La domanda riconvenzionale trasversale
In tema di risarcimento danni da circolazione stradale, il convenuto dispiega domanda riconvenzionale nei confronti degli altri convenuti
Sulla eccepita prescrizione biennale, in materia di sinistro stradale, la prescrizione ultra-biennale ex art. 2947, c. 3, c.c. è invocabile non solo dalla persona offesa, ma da parte di qualunque soggetto che abbia subito un danno
Nel caso venga eccepita prescrizione biennale, bisogna tener conto che, in materia di sinistro stradale, la prescrizione ultra-biennale ex art. 2947, c. 3, c.c. è invocabile non solo dalla persona offesa, ma da parte di qualunque soggetto che abbia subito un danno patrimoniale derivante dal fatto considerato come reato dalla legge, in quanto il danno fisi-co, di cui si chiede il risarcimento, è conseguenza risarcibile del fatto di reato e, dunque, ad esso collegato eziologicamente anche in via mediata e indiretta, secondo il criterio della regolarità causale (Corte di Cassazione, ordinanza 24 ottobre 2018, n. 26958). Nel caso di specie, le lesioni riportate dal trasportato sono legate dal nesso di causalità al reato di lesioni colpose. Secondo la giurisprudenza consolidata della Cassazione (v. da ultimo Cass. Ord. Sez. 3 n. 11102/2020; Cass. Ord. Sez. 6 n. 26958/2018), nel caso di scontro tra veicoli (come nella fattispecie in esame) il termine prescrizionale più lungo ex art. 2947 c. 3, relativo al ristoro del danno scaturente da reato, opera per qualunque soggetto che abbia subito un danno patrimoniale dal fatto considerato come reato dalla legge e non solo dalla persona offesa dallo stesso, in quanto il danno sia collegato causalmente al reato, come effetto normale dell’evento, in base alla causalità giuridica, anche come conseguenza mediata e indiretta. Al lume di quanto sopra esposto ed in continuità con la giurisprudenza della Corte (in particolare con Cass. 2888/2003 e con Cass. 16481/2017), viene ribadito il seguente principio: «in tema di diritto al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli, la disposizione dell'art. 2947 c.c., comma 3, che prevede, ove il fatto che ha causato il danno sia considerato dalla legge come reato, l'applicabilità all'azione civile per il risarcimento, in luogo del termine biennale stabilito dal comma 2, dello stesso articolo, di quello eventualmente più lungo previsto per detto reato, è invocabile da qualunque soggetto che abbia subito un danno patrimoniale dal fatto considerato come reato dalla legge, e non solo dalla persona offesa dallo stesso, ove detto danno sia conseguenza risarcibile dello stesso fatto-reato e, dunque, ad esso collegato eziologicamente anche in via mediata e indiretta, secondo il criterio della regolarità causale».
autore: studiopagliuca.eu
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