L'eolico in Basilicata - Muro Lucano
martedì 19 settembre 2006

Il Comune di Muro Lucano, avendo costituito con la SI.COGEN s.r.l. una società di scopo, denominata “Monte Raitiello s.r.l.”, che intende realizzare un parco eolico in località Monte Raitiello , Monte Salitto e Costa Soprana nel territorio di Muro Lucano, e dovendo provvedere, per la realizzazione di detto impianto, al mutamento di destinazione dei terreni gravati da uso civico, ha sottoposto ad approvazione del Consiglio Comunale una deliberazione con la quale si è statuito di chiedere all’Ufficio Capitale Terre della Regione Basilicata il mutamento di destinazione ai sensi dell’art.12 della L.1766/27 ed ai sensi dell’art.5 della L.R. n.57 del 12/9/2000 delle porzioni di territorio sulle quali insiste il vincolo demaniale e che saranno oggetto di costruzione dell’impianto eolico, e si è individuata la zona di Monte Raitiello, Monte Salitto e Costa Soprana destinata a parco eolico per la localizzazione di aerogeneratore per la produzione di energia elettrica alternativa; la deliberazione impugnata è stata ritenuta quale variante al P.R.G. ed in particolare alle Norme Tecniche di attuazione per la zona E, considerando la variante come mero adeguamento dello strumento urbanistico.

 

 

SINTESI e OSSERVAZIONI in ordine alle DGR e relativi verbali CTRA in approvazione di centrali eoliche di cui al BUR Basilicata del 01.12.2005

 

 

SINTESI DELLE DGR E RELATIVI VERBALI CTRA

 

 

Delibera 2220/05 con verbale del CTRA, seduta del 15 luglio 2004 - progetto eolico in agro Muro Lucano proposto da Monte Raitiello srl – 55 torri eoliche con potenza  18 da 850 Kw e 37 da 1,75 Mw unitari per totali 80,05 Mw di potenza installata, ridotti a 40 torri per 56 MW

 

 

La superficie occupata viene ritenuta infinitesimale ma non affronta l’assoggettamento territoriale secondo altri parametri (decadenza del valore immobiliare dei terreni contermini, influenza di centinaia di metri sotto il profilo faunistico, impossibilità di sviluppo di altre forme di utilizzo del territorio come agriturismo, turismo ambientale e archeologico, modifica dell’assetto urbanistico su vasta area, ecc).

 

 

La viabilità necessaria viene definita come “prevalentemente” quella esistente.

 

 

Vengono espresse, unilateralmente e senza grosse giustificazioni, come risolutive le soluzioni adottate rispetto alle osservazioni sulle criticità. Ovvero viene prima richiamata la necessità di una V.I., richiesta dall’ufficio compatibilità ambientale, a fronte della quale si ritiene di aggirare le criticità con il ridimensionamento dell’impianto e la eliminazione delle torri eoliche all’interno del SIC, malgrado le stesse osservazioni avessero anticipato come insufficienti tali eventuali prescrizioni ed evidenziato e motivato comunque l’esigenza di una V.I. anche in caso di impianto esterno al sito …  VERIFICARE DISTANZA TRA IL SIC E LE PRIME TORRI AUTORIZZATE ALL’ESTERNO

 

Rispetto alla componente “vegetazione, flora e fauna” viene affermato gravemente che il progetto non prevede l’occupazione di aree di pregevole valore naturalistico e non sottrae habitat faunistici significativi >>> si rimanda alle osservazioni inoltrate in cui viene richiamata l’importanza degli ecosistemi agropastorali a “mosaico” e l’importanza universalmente riconosciuta dal mondo scientifico per le aree a pascolo, strategiche per le popolazioni di rapaci e per la biodiversità.

 

Viene menzionata la documentazione comprovante la avvenuta sdemanializzazione degli usi civici. (???!!!)

 

Sono ridotti a 40 gli aereogeneratori (15 da 0,85 MW e 25 da 1,75 MW) per totali 56,5 MW) ritenendo di ottemperare alla tutela del sito archeologico (con distanza di 1 Km) e alla tutela del SIC nonché di superare le criticità evidenziate con le osservazioni inoltrate dalle associazioni, pur senza un contraddittorio o un riscontro preventivo nei confronti delle stesse (VERIFICARE EFFETTIVAMENTE SE NEL CASO SIANO PERVENUTE COMUNICAZIONI PRESSO I LEGALI RAPPRESENTANTI O MITTENTI DELLE OSSERVAZIONI) malgrado la norma di riferimento sulla VIA lo preveda.

 

Il sito viene identificato come SIC ma nell’estratto del verbale CTRA non viene MAI menzionato come ZPS, Zona di Protezione Speciale, che aggiunge ulteriore importanza all’area.

 

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Delibera 2221/05 con verbale del CTRA, seduta del 19 febbraio 2004 - progetto eolico in agro Venosa – Barile proposto da Enel Green Power – 29 torri eoliche con potenza da 669 e 900 Kw unitari per totali 26,1 Mw di potenza installata

 

 

Il verbale CTRA fa riferimento a criticità espresse in precedenti sedute e che si intendono superate con le integrazioni progettuali, ma non è dato conoscere tali aspetti.

 

La superficie occupata viene ritenuta infinitesimale ma non affronta l’assoggettamento territoriale secondo altri parametri.

 

Rispetto alla componente “vegetazione, flora e fauna” viene affermato che il progetto non prevede l’occupazione di aree di pregevole valore naturalistico e non sottrae habitat faunistici significativi.

 

Rispetto alla componente “paesaggio” viene ritenuto un impatto basso. Affermazione generica…..

 

La località, nemmeno menzionata all’interno degli atti pubblici, è quella di Monte Stangone, ad una altitudine di 610-650 m slm

 

Si trova a 5 km a sud dall’invaso di Abate Alonia (Oasi di Protezione della fauna ai sensi della legge 157/92) proprio in direzione nord sud, esponendo la traettoria dei migratori acquatici

 

E’ a 6/7 Km dal comprensorio del “M. Vulture” individuato come SIC e ZPS  cod. IT9210210 ai sensi delle direttive “Habitat” e “Uccelli” recepite con DPR 357/97 e successive modifiche e integrazioni.

 

Non sono citati gli impianti autorizzati in agro di Ripacandida, comune confinante con quelli di Barile e Venosa

 

 

Delibera 2223/05 con verbale del CTRA, seduta del 20 novembre 2003  - progetto eolico in agro Tursi - Colobraro (loc. Cozzo Monachelle – Cozzo della Croce – Monte S.Arcangelo) proposto da WWEH – 87 torri eoliche (57 in agro di Tursi e 30 di Colobraro) con potenza da 850 Kw unitari per totali 74 MW di potenza installata

 

 

Nel complesso l’impianto è esteso su una area di circa 3 Km lineari

 

Altitudine di 700 – 800 m slm

 

A circa 5 Km dal lago di Gannano

 

A 4 dal perimetro del Parco Nazionale del Pollino

 

A 10 Km dal SIC-ZPS “Murgia di S.Lorenzo” cod. IT9210220

 

Non sono citate le tre torri eoliche già autorizzate in passato per la Enel Green Power in agro dello stesso comune di Colobraro e i relativi impatti cumulativi con il progetto in questione.

 

Avrebbero dovuto essere considerate l’influenza nei confronti del PN Pollino sulla componente paesaggistica e su alcune importanti componenti faunistiche: l’Ente Parco ha in atto un programma internazionale di reintroduzione dell’avvoltoio Grifone per contribuire a tutelarne la popolazione europea, a rischio in molte zone. Proprio per effetto dell’ampiezza di territorio coperto con il volo veleggiato, è tra le specie che subiscono  un notevole impatto dalla presenza di impianti eolici, come ampiamente documentato in Spagna. Per contro la scomparsa di tali animali oltre a vanificare gli sforzi economici del Parco sarebbe un detrattore per lo sviluppo economico indotto dal turismo naturalistico. Non appare traccia di tali valutazioni nella seduta del CTRA.

 

 

Delibera 2224/05 seduta del 12 ottobre 2004   - progetto eolico in agro di Abriola (loc. Seta di Calvello) proposto da Tecno Wind – 10 torri eoliche con potenza da 850 Kw unitari per totali 8,5 MW di potenza installata con riserva di potenza unitaria da 2 MW per totale 20 MW

 

L’istruttoria del CTRA riassume che, rispetto ai principali elementi presi in esame, gli aspetti che determinerebbero scarsa accettabilità sarebbero riconducibili solo a occupazione del territorio, impatto visivo, sonoro, inquinamento elettromagnetico.

 

 

Rispetto alla componente “vegetazione, flora e fauna” viene affermato che il progetto non prevede l’occupazione di aree di pregevole valore naturalistico e non sottrae habitat faunistici significativi.

 

 

 E’ a circa 5 Km dal SIC - ZPS IT9210205 “Monte Volturino”

 

 

 

Delibera 2225/05 seduta del 19 febbraio 2004   - progetto eolico in agro di Guardia Perticara e Gorgoglione (loc. Serra Calvello) proposto da Fre-El – 14 torri eoliche con potenza da 2 MW unitari per totali 28 MW di potenza installata in aggiunta alle 5 da 650 KW esistenti in agro di Gorgoglione ad una altitudine di circa 1000 m slm.

 

Rispetto alla componente “vegetazione, flora e fauna” viene affermato che il progetto non prevede l’occupazione di aree di pregevole valore naturalistico e non sottrae habitat faunistici significativi.

 

 

Rispetto alla componente “paesaggio” viene ritenuto un impatto basso. Affermazione generica…..

 

 

Non risulta contemplato l’impatto cumulativo con le precedenti torri eoliche né con altri 11 aereogeneratori già autorizzati in passato alla Energia Sud in agro di Corleto Perticara, comune contiguo a quelli interessati dal presente progetto, né tanto meno con gli impianti realizzati dalla società Fre-El in agro del comune di Montemurro (confinante con quello di Corleto Perticara) costituiti da due centrali per 36 torri eoliche.                                  

 

Dista a 8 Km dal perimetro del SIC – ZPS “Dolomiti di Pietra pertosa” IT9210105

 

Dista a 8 Km dal perimetro del SIC – ZPS “Foresta di Gallipoli Cognato” IT9220130

 

Dista 4 Km dal perimetro del Parco delle Dolomiti lucane - Gallipoli Cognato

 

 

OSSERVAZIONI PER UN POSSIBILE RICORSO

 

1)     per quanto riguarda tutti i progetti di Muro Lucano, Venosa-Barile, Tursi-Colobraro, Abriola, Guardia Perticara-Gorgoglione (ubicati in zone a ridosso o vicine a SIC e ZPS)

 

 

La V.I. (Valutazione di Incidenza) non è stata effettuata sebbene necessaria per progetti che, pur realizzati all’esterno, possano avere influenza sulle componenti presenti all’interno dei siti Natura 2000 e/o nei confronti della “funzione di rete” di siti natura come disposto dall’art.5, comma 3 del DPR 357/97 aggiornato con DPR 120/03 con cui si stabilisce che :

 

 

 “ I proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare, secondo gli indirizzi espressi nell'allegato G, i principali effetti che detti interventi possono avere sul proposto sito di importanza comunitaria, sul sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi.

 

Tale concetto è sempre più consolidato nella prassi di valutazione della compatibilità ambientale come si può evincere da determinazioni regionali in materia pronunciate in Italia e dalle linee guida in materia (es. Linee guida sugli impianti eolici della Regione Puglia). Sulle motivazioni scientifiche che rendono importante applicare la V.I. per i progetti che ricadono esternamente ma a ridosso o nel comprensorio dei SIC e ZPS si rimanda alle osservazioni inoltrate per l’impianto di Muro Lucano.

 

A titolo esaustivo si riporta quanto indicato nei documenti interpretativi delle direttive di Natura 2000, liberamente accessibili dagli uffici e/o dal sito del Ministero Ambiente: “E' bene sottolineare che la valutazione d'incidenza si applica sia agli interventi che ricadono all'interno delle aree Natura 2000 (o in siti proposti per diventarlo), sia a quelli che pur sviluppandosi all'esterno, possono comportare ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati nel sito.”

 

NDR Tutti i siti contemplati nelle presenti osservazioni sui vari progetti sono stati individuati anche come ZPS, Zone di Protezione Speciale, ovvero ai sensi della direttiva “79/409/CEE” concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in quanto aree strategiche, in un ottica di “rete natura”, in particolare per molte specie di uccelli rapaci diurni e notturni a forte minaccia di estinzione (es. Aquila reale, falco Lanario, Nibbio reale, Gufo reale, ecc).

 

Và precisato che l’ambito di influenza sulle componenti faunistiche, come collisioni dirette o sottrazione di habitat agropastorale, andrebbe identificato in un’area di raggio fino a 500 m dall’aereogeneratore (“Indagine bibliografica sull’impatto degli impianti eolici sull’avifauna” – Regione Toscana). Questo semplice parametro rende l’idea di come tale aspetto sia stato erroneamente trascurato nelle valutazioni del CTRA in cui si sostiene solo che la superficie fisicamente occupata dal manufatto sia minima.

 

 

L’esigenza di applicare la V.I. assume ulteriore importanza se si considera che neanche il Piano Energetico Regionale della Basilicata (approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale n.220 del 26 giugno 2001) in quanto “Piano” di settore non è stato sottoposto a V.I. come prescritto dal DPR 357/97 integrato e modificato dal DPR 120/03 là dove all’art.5 comma 2, prescrive che “I  proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi  compresi  i  piani  agricoli  e  faunistico-venatori e le loro varianti,  predispongono, secondo i contenuti di cui all'allegato G, uno studio per individuare e valutare gli effetti che il piano puo' avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo”.

Lo stesso PER, tra l’altro, individuava una proiezione del contributo da energia eolica nella regione che, nello scenario più ampio, era riferito a 128 MW di potenza installata. Al 2004 risultano invece 189 i MW installati sul territorio, senza alcuna coerenza con il Piano di cui  prima
Inoltre sempre il DPR 357/97 aggiornato, all’art.5 comma 4 stabilisce che:

 

“Per i progetti assoggettati a procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, e successive modificazioni ed integrazioni, che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione, come definiti dal presente regolamento, la valutazione di incidenza e' ricompressa nell'ambito della predetta procedura che, in tal caso, considera anche gli effetti diretti ed indiretti dei progetti sugli habitat e sulle specie per i quali detti siti e zone sono stati individuati.”

 

Ne deriva quindi l’indicazione di adottare la V.I.  per i progetti che ricadono nelle aree esterne ma vicine ai Siti in questione ma anche che la stessa V.I. sia parte integrante della VIA con ben precise indicazioni di verificare gli effetti che indirettamente possono aversi sulle specie e sugli habitat presenti nel sito

 

A conforto ulteriore delle deduzioni accennate, le linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 emanate dal Ministero Ambiente con Decreto 3 settembre 2002, a proposito delle responsabilità in capo agli organi regionali circa l’attuazione della strategia comunitaria che ha il fine di proteggere e ripristinare il funzionamento dei sistemi naturali ed arrestare la perdita della biodiversità, evidenzia la necessità di analizzare e individuare misure di conservazione ed eventualmente elaborare un piano di gestione per i siti in questione. In quest’ultimo caso tra le varie componenti da considerare si afferma che:

 

 

“Il paesaggio assume una importanza del tutto particolare in quanto, dopo la firma della Convenzione europea del paesaggio (Firenze, ottobre 2000), la rete dei paesaggi europei sarà la prossima tappa per la conservazione della diversità biologica e culturale. Il paesaggio non sarà quindi valutato in termini esclusivamente percettivi, ma sarà considerato come sintesi delle caratteristiche e dei valori fisici, biologici, storici e culturali.

 

 

Poiché le popolazioni animali e vegetali e gli habitat presenti all’interno del sito rappresentano una unità gestionale che non può essere considerata isolata rispetto ad un contesto territoriale più ampio, è necessario individuare un’area circostante in cui indagare determinate caratteristiche, funzionalmente collegate al sito.”

 

Ancora, a ulteriore conferma di quanto accennato, ovvero sull’importanza di contemplare una consistente fascia a ridosso dei siti Natura2000 entro cui effettuare la Valutazione di Incidenza, vi sono gli “Atti di indirizzo per il corretto inserimento degli impianti eolici sul territorio regionale” (DGR 2920 del 13.12.2004) emanati successivamente alle sedute del CTRA sui progetti in questione. In tale provvedimento, tra l’altro, le fasce in questione assumono notevole considerazione tanto che al punto B1 si è ritenuto di rendere “assolutamente incompatibili” tali impianti nel raggio di 5 Km dai SIC e 10 Km dalle ZPS. Ne deriva quanto meno la opportunità e la coerenza di applicare almeno la V.I. entro la fascia anzidetta per gli impianti in questione o che almeno la Giunta regionale non approvasse tali impianti prescrivendone la V.I., in coerenza con i citati e sopraggiunti atti di indirizzo che escludono categoricamente nuovi impianti in tali fasce 

 

 

2) per quanto riguarda tutti i progetti di Muro Lucano, Venosa-Barile, Tursi-Colobraro, Abriola, Guardia Perticara-Gorgoglione (a ridosso o vicini a SIC-ZPS in ottica di aree protette)

 

 

Considerato che:

 

 

Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 (Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)  - pubblicato nella G. U. n. 45 del 24 febbraio 2004 - Supplemento Ordinario n. 28

 

 

Art. 152
(Interventi soggetti a particolari prescrizioni)

 

Nel caso di aperture di strade e di cave, nel caso di condotte per impianti industriali e di palificazione nell'ambito e in vista delle aree indicate alle lettere c) e d) dell'articolo 136 (ovvero contemplati dall’art.142 : zone di interesse archeologico, fiumi, torrenti, aree gravate da usi civici, aree protette, ecc), ovvero in prossimità degli immobili indicati alle lettere a) e b) dello stesso articolo, la regione ha facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso d'esecuzione, le quali, tenendo in debito conto l'utilità economica delle opere già realizzate, valgano ad evitare pregiudizio ai beni protetti da questo Titolo. La medesima facoltà spetta al Ministero, che la esercita previa consultazione della regione.

 

… e anche che:

 

Le ZPS sono da considerarsi “aree protette” e come tali contemplate ai sensi dell'art.3, comma 4 della legge 6 dicembre 1991, n.394: infatti esse sono state inserite nella classificazione delle aree protette, come risulta dalla Delibera del Ministero dell'Ambiente 2 dicembre 1996 (G.U. Serie Generale n. 139 del 17 giugno 1997), art. 1, punto g, ai sensi della normativa comunitaria (direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici).

 

Varia giurisprudenza ha sempre confermato quanto detto e, anzi, il Decreto del Ministero Ambiente del 25 marzo 2005 che annullava la deliberazione in parola è stato sospeso con

 

l'ordinanza del TAR LAZIO - ROMA :Sezione II BIS  n. 6856/2005, con ulteriore conferma con l'ordinanza del Consiglio di Stato n.780 emessa il 14 febbraio u.s. e depositata il 15 febbraio, che respinge il ricorso di appello proposto da un gruppo di società e dal comitato delle organizzazioni produttive dell'Alta Murgia, per l'annullamento della stessa ordinanza.

 

….Ne dovrebbe discendere l’esigenza di considerare una distanza congrua che tuteli l’area protetta nelle sue peculiarità paesaggistiche e faunistiche, patrimonio contemplato dalla legge 394 di riferimento sui parchi e dal Codice Urbani D.lgvo 42/04. Da qui l’insufficienza della distanza di rispetto adottata per ottemperare a tali necessità soprattutto considerando che le torri eoliche sono costituite da manufatti industriali di altezza complessiva di circa 100 m, sono per ovvie ragioni situati in punti dominanti a cui si aggiunge l’effetto dinamico delle pale. In altre realtà è del tutto evidente la percezione di tali manufatti a 10 - 20 km di distanza, ancor più quando il loro numero è considerevole.

 

3)     per quanto riguarda i soli progetti di Tursi-Colobraro (a ridosso del Parco Nazionale del Pollino) e di Guardia Perticara-Gorgoglione (a ridosso del Parco Regionale delle Dolomiti lucane – Gallipoli Cognato)

 

A maggior ragione la considerazione precedente, espressa per la prossimità con SIC-ZPS considerate “aree protette”, si esprime in relazione alla prossimità territoriale con aree protette conclamate, come il Parco Nazionale del Pollino o il Parco Regionale di Gallipoli Cognato – Dolomiti Lucane

 

4) per quanto riguarda i soli progetti di Venosa-Barile, Tursi-Colobraro, Guardia Perticara-Gorgoglione, proposti in ambiti territoriali con presenza di altri impianti eolici (ancorché interessati da possibili altri impianti progettati)

 

Non risultano contemplati gli impatti cumulativi, che ovviamente si generano con altri progetti, nell’ambito della VIA effettuata (e della necessaria V.I.), almeno per gli impianti già realizzati o autorizzati.

 

Per quanto riguarda la V.I. lo stesso manuale “Guida all’Interpretazione dell’art. 6 della direttiva habitat CEE 92/43” (Commissione Europea 2000) è chiaro in proposito, al par. 4.4.3. riporta “Una serie di singoli impatti ridotti può, nell’insieme produrre un impatto significativo”. L’articolo 6, paragrafo 3, tratta questo aspetto considerando gli effetti congiunti di altri piani o progetti. Resta da determinare di quali altri piani e progetti si tratta. A tale riguardo, l’articolo 6, paragrafo 3, non definisce esplicitamente quali, altri piani e progetti, rientrino nel campo di applicazione della disposizione sugli effetti congiunti. è importante notare che, l’intenzione alla base della disposizione sugli effetti congiunti è quella di tener conto degli impatti cumulativi che spesso si manifestano con il tempo. In questo contesto, si possono considerare piani o progetti che siano completati; approvati ma non completati; o non ancora proposti

 

.”

 

5) per quanto riguarda tutti i progetti di Muro Lucano, Venosa-Barile, Tursi-Colobraro, Abriola, Guardia Perticara-Gorgoglione

 

Mancano precise competenze in materia faunistica tra i componenti del CTRA e, malgrado la particolare tipologia di opere incidenti per ovvie ragioni in aree particolarmente esposte al rischio di danneggiamento della fauna selvatica con particolare riferimento agli uccelli e alla loro frequentazione degli ambienti agropastorali (NDR come per altro abbondantemente richiamato con le osservazioni circa l’impianto di Muro lucano)  non si evince alcuna presenza di esperti a titolo consultivo come previsto dall’art.16 comma 4 della LR 47/98

 

 

Ne consegue una grave banalizzazione dell’importanza naturalistica delle aree interessate dagli impianti

 

 

6) solo per quanto riguarda il progetto di Muro Lucano, per il quale sono state effettuate delle “osservazioni”

 

Non è stato rispettato l’art.9 della LR 47/98 sulla VIA (almeno per quanto concerne Muro Lucano), con cui il dirigente responsabile  “…. promuove consultazioni e udienze conoscitive con soggetti, istituzioni e associazioni interessate o che hanno presentato osservazioni.”

 

7) per quanto riguarda tutti i progetti di Muro Lucano, Venosa-Barile, Tursi-Colobraro, Abriola, Guardia Perticara-Gorgoglione (per i quali si banalizza l’occupazione territoriale degli impianti rispetto alle componenti naturali)

 

Rispetto alla componente “vegetazione, flora e fauna” viene affermato gravemente che il progetto non prevede l’occupazione di aree di pregevole valore naturalistico e non sottrae habitat faunistici significativi.

 

Si rimanda alle osservazioni per il progetto di Muro Lucano, in cui viene richiamata l’importanza degli ecosistemi agropastorali a “mosaico” e l’importanza universalmente riconosciuta dal mondo scientifico per le aree a pascolo, strategiche per le popolazioni di rapaci e per la biodiversità.

Ultimo aggiornamento ( venerdì 26 settembre 2008 )