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Convenzione di cessione volontaria dell’immobile, risarcimento danni per i mobili. PDF Stampa E-mail
martedì 22 giugno 2010

La vicenda riguarda una richiesta di risarcimento danni per la distruzione presunta di mobili contenuti all'interno di un immobile demolito a seguito di cessione volontaria. L'immobile, danneggiato dal terremoto del 1980, era stato oggetto di delega al Comune per la ricostruzione e successivamente demolito per la necessità di costruire una strada. Si esamina, in particolare, l’influenza  della notifica o meno del decreto di occupazione e dell’avviso per la redazione dello stato di consistenza, rilevando che avrebbe potuto incidere soltanto sulla decorrenza del termine per l'impugnazione del decreto di occupazione d'urgenza, ma non sulla sua legittimità, atteso che la notifica è una forma qualificata di comunicazione del provvedimento, ma non ne costituisce elemento costitutivo.

Vanno esaminati tre aspetti: 1) gli effetti dell’avvenuta delega al Comune di Muro Lucano; 2) l’influenza della ritenuta mancata notifica sul decreto di occupazione; 3) conseguenze della cessione volontaria e dell’accettazione dell’indennità di espropriazione. Come detto, in data 15/3/1984 P.G. delegava il Comune di M.L., che assumeva così tutti gli oneri della progettazione e ricostruzione dell’immobile.

Gli effetti dell'atto di delega, con la loro portata abdicativa, sono definitivi e non rimangono nella disponibilità dell'interessato, al quale non è riconosciuta la potestà di ripristinare la situazione anteriore, ritirando la delega conferita.
Del resto, anche a voler prescindere dal valore dismissivo dell'atto, il conferimento della delega determina l'attivazione del procedimento relativo alla progettazione, esecuzione e gestione dei lavori e sarebbe incongruo e contrario ai principi di buon andamento dell'azione amministrativa che un'attività comunque comportante l'impiego di risorse organizzative e finanziarie rimanga assoggettata all'alea di un ripensamento unilaterale da parte del privato. Ne consegue che la manifestazione di volontà espressa da quest'ultimo non può che essere irrevocabile.

Va ribadito che la mancata notifica è stata sanata della sottoscrizione della convenzione di cessione volontaria dell’immobile, avvenuta il 9/8/1999, e dall’accettazione dell’indennità di espropriazione. In relazione a tale convenzione, va rilevato che P. F. non fece alcun rilievo e l’indennità venne fissata “in pieno e libero accordo irrevocabilmente tra le parti”, per cui a nulla può valere la prova per testi, laddove si afferma che gli eredi P. “facevano presente che nell’immobile vi erano arredi…”, in quanto l’iter risarcitorio era concluso né poteva opporsi un rilievo verbale al Comune, non risultante dalla convenzione.

 V’è da notare che nella convenzione di cessione volontaria dell’immobile non vi è alcun cenno ad eventuali beni mobili contenuti nell’immobile adibito a forno sito alla Via P. n.8 del Comune di M.L., né vi è alcuna condizione, e la presupposizione è configurabile solo quando dal contenuto del contratto risulti che le parti abbiano inteso concluderlo subordinatamente all'esistenza di una data "situazione di fatto", che assurga a presupposto della volontà negoziale, la mancanza del quale potrebbe comportare la caducazione del contratto stesso.

Si vuol, infine, precisare che la cessione volontaria costituisce un contratto c.d. ad oggetto pubblico che si inserisce necessariamente nell'ambito del procedimento di espropriazione, che l'espropriando ha il diritto di convenire in seguito ad un subprocedimento predisposto dalla L. n. 865 del 1971, art. 12, e ad un prezzo pur esso predeterminato in base a criteri inderogabili stabiliti dalla legge del tempo, che costui può soltanto accettare (o rifiutare); ed ha anche l'effetto di porre termine al procedimento, eliminando la necessità dell'emanazione del decreto di espropriazione (richiesto, invece, nel caso di mancata accettazione dell'offerta) e dello svolgimento del subprocedimento di determinazione dell'indennità definitiva (Cassazione civile , sez. I, 11 marzo 2006, n. 5390, Cass. 17102/2002; 8970/2001; 14901/2000).

Il fatto che il procedimento fosse terminato con la sottoscrizione da parte di P. F. e che a questi, così come rappresentato nel presente giudizio, non tocca alcun risarcimento danni per i presunti mobili, trova conferma proprio nella regola di carattere generale enunciata dall'art.43 della legge fondamentale 2359 del 1865, per la quale, in seguito al provvedimento ablatorio, al proprietario dell'immobile è attribuita la sola scelta di abbandonare ogni suo bene sul fondo senza poter pretendere alcuna indennità aggiuntiva (con la sola eccezione de "le costruzioni, le piantagioni e le migliorie" purché non eseguite allo scopo di conseguire un'indennità maggiore); ovvero "di asportare a sue spese i materiali e tutto ciò che può essere tolto senza pregiudizio dell'opera di pubblica utilità da eseguirsi": in conformità del resto al disposto del precedente art.1, secondo cui l'espropriazione ha per oggetto "beni immobili o diritti relativi ad immobili", e non anche i beni mobili che vi insistono e quanto non costituisce stabile accessione del fondo, che continuano ad appartenere a chi ne era in precedenza proprietario, e possono pertanto da questi essere asportati (Cass. sez. un. 5609/1998; 1465/1977; da ultimo, 13115/2004 in motivaz.).

 Ed allora siccome il Tribunale ha potuto accertare, sulla base della documentazione esibita, che il Comune di M. L. aveva stipulato con i P. convenzione di cessione volontaria dell’immobile, avvenuta il 9/8/1999, e che questi avevano accettato l’indennità di espropriazione, ai P. era concessa soltanto la facoltà di scegliere di abbandonare nella casa i presunti mobili di loro proprietà, ovvero di toglierli a proprie spese.

 
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