Convenzione di cessione volontaria dell’immobile, risarcimento danni per i mobili.
martedì 22 giugno 2010
La vicenda riguarda una richiesta di risarcimento danni per la distruzione presunta di mobili contenuti all'interno di un immobile demolito a seguito di cessione volontaria. L'immobile, danneggiato dal terremoto del 1980, era stato oggetto di delega al Comune per la ricostruzione e successivamente demolito per la necessità di costruire una strada. Si esamina, in particolare, l’influenza della notifica o meno del decreto di
occupazione e dell’avviso per la redazione dello stato di consistenza, rilevando
che avrebbe potuto incidere soltanto sulla decorrenza del termine per l'impugnazione
del decreto di occupazione d'urgenza, ma non sulla sua legittimità, atteso che
la notifica è una forma qualificata di comunicazione del provvedimento, ma non
ne costituisce elemento costitutivo.
Vanno esaminati tre aspetti: 1) gli effetti
dell’avvenuta delega al Comune di Muro Lucano; 2) l’influenza della ritenuta
mancata notifica sul decreto di occupazione; 3) conseguenze della cessione
volontaria e dell’accettazione dell’indennità di espropriazione.
Come detto, in data 15/3/1984 P.G.
delegava il Comune di M.L., che assumeva così tutti gli oneri della
progettazione e ricostruzione dell’immobile.
Gli effetti dell'atto di delega, con la loro
portata abdicativa, sono definitivi e non rimangono nella disponibilità
dell'interessato, al quale non è riconosciuta la potestà di ripristinare la
situazione anteriore, ritirando la delega conferita.
Del resto, anche a voler prescindere dal valore dismissivo dell'atto, il conferimento
della delega determina l'attivazione del procedimento relativo alla
progettazione, esecuzione e gestione dei lavori e sarebbe incongruo e contrario
ai principi di buon andamento dell'azione amministrativa che un'attività
comunque comportante l'impiego di risorse organizzative e finanziarie rimanga
assoggettata all'alea di un ripensamento unilaterale da parte del privato. Ne
consegue che la manifestazione di volontà espressa da quest'ultimo non può che
essere irrevocabile.
Va ribadito che la mancata notifica è stata sanata della sottoscrizione
della convenzione di cessione volontaria dell’immobile, avvenuta il 9/8/1999, e
dall’accettazione dell’indennità di espropriazione.
In relazione a tale convenzione, va rilevato che P. F. non fece alcun
rilievo e l’indennità venne fissata “in pieno e libero accordo irrevocabilmente
tra le parti”, per cui a nulla può valere la prova per testi, laddove si
afferma che gli eredi P. “facevano presente che nell’immobile vi erano
arredi…”, in quanto l’iter risarcitorio era concluso né poteva opporsi un
rilievo verbale al Comune, non risultante dalla convenzione.
V’è da notare che nella convenzione di
cessione volontaria dell’immobile non vi è alcun cenno ad eventuali beni mobili
contenuti nell’immobile adibito a forno sito alla Via P. n.8 del Comune
di M.L., né vi è alcuna condizione, e la
presupposizione è configurabile solo quando dal contenuto del contratto risulti
che le parti abbiano inteso concluderlo subordinatamente all'esistenza di una
data "situazione di fatto", che assurga a presupposto della volontà
negoziale, la mancanza del quale potrebbe comportare la caducazione del
contratto stesso.
Si vuol, infine, precisare che la cessione volontaria
costituisce un contratto c.d. ad oggetto pubblico che si inserisce
necessariamente nell'ambito del procedimento di espropriazione, che l'espropriando
ha il diritto di convenire in seguito ad un subprocedimento predisposto dalla L. n. 865 del 1971,
art. 12, e ad un prezzo pur esso
predeterminato in base a criteri inderogabili stabiliti dalla legge del tempo,
che costui può soltanto accettare (o rifiutare); ed ha anche l'effetto di porre
termine al procedimento, eliminando la necessità dell'emanazione del decreto di
espropriazione (richiesto, invece, nel caso di mancata accettazione
dell'offerta) e dello svolgimento del subprocedimento di determinazione
dell'indennità definitiva (Cassazione civile ,
sez. I, 11 marzo 2006, n. 5390, Cass. 17102/2002; 8970/2001;
14901/2000).
Il fatto che il procedimento fosse terminato con la
sottoscrizione da parte di P. F. e che a questi, così come
rappresentato nel presente giudizio, non tocca alcun risarcimento danni per i
presunti mobili, trova conferma proprio nella regola di carattere generale
enunciata dall'art.43 della legge
fondamentale 2359 del 1865, per la quale,
in seguito al provvedimento ablatorio, al proprietario dell'immobile è
attribuita la sola scelta di abbandonare ogni suo bene sul fondo senza poter
pretendere alcuna indennità aggiuntiva (con la sola eccezione de "le
costruzioni, le piantagioni e le migliorie" purché non eseguite allo scopo
di conseguire un'indennità maggiore); ovvero "di asportare a sue spese i
materiali e tutto ciò che può essere tolto senza pregiudizio dell'opera di
pubblica utilità da eseguirsi": in conformità del resto al disposto del
precedente art.1, secondo cui l'espropriazione ha per oggetto "beni
immobili o diritti relativi ad immobili", e non anche i beni mobili che vi
insistono e quanto non costituisce stabile accessione del fondo, che continuano
ad appartenere a chi ne era in precedenza proprietario, e possono pertanto da
questi essere asportati (Cass. sez. un.
5609/1998; 1465/1977; da ultimo, 13115/2004 in motivaz.).
Ed allora siccome il Tribunale ha potuto accertare, sulla
base della documentazione esibita, che il Comune di M. L. aveva stipulato
con i P. convenzione di cessione volontaria dell’immobile, avvenuta
il 9/8/1999, e che questi avevano accettato l’indennità di espropriazione, ai P.
era concessa soltanto la facoltà di scegliere di abbandonare nella casa i
presunti mobili di loro proprietà, ovvero di toglierli a proprie spese.