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Danno biologico e danno morale: bipolarità tra danno patrimoniale e non patrimoniale PDF Stampa E-mail
mercoledì 15 luglio 2009
Dopo i principi esposti dalle recenti quattro sentenze gemelle delle Sezioni Unite della Cassazione (cfr. Cass. Sez. Un. 28.11.2008 nr. 26972-73-74 e 65) in materia di danno patrimoniale e danno non patrimoniale, riportando l'intero sistema nell'ambito della bipolarità tra danno patrimoniale e non patrimoniale e respingendo qualsiasi ulteriore sottocategoria (danno biologico, morale ed esistenziale) se non quali mere sintesi descrittive di singoli pregiudizi, si è sviluppata una discussione sulla necessità di affermare che il ristoro del pregiudizio rappresentato dalla sofferenza psichica e fisica, ossia il vecchio danno morale, potrà continuare ad influire sulla concreta liquidazione del danno, sotto forma di adeguamento del danno biologico o, meglio ancora se si vuole adottare sino in fondo la sistematica concettuale delle Sezioni Unite, del danno non patrimoniale genericamente inteso, unitariamente considerato e composto sia dai pregiudizi di tipo esistenziale sia delle sofferenze interne, alla condizione che dette sofferenze siano allegate e provate, anche per presunzioni.
L’attore ha richiesto “il risarcimento dei danni” e non, come indicato erroneamente da parte convenuta, il risarcimento dei danni alla persona; è lapalissiano che, chiedendo il risarcimento dei danni, parte attrice intendeva riferirsi a tutti i danni conseguenti all’incidente per cui è causa e non solo ai danni fisici, tant’è che in atto di citazione si indicava genericamente sia il danno fisico che il danno all’attività lavorativa, mentre in comparsa conclusionale, anche a seguito delle risultanze processuali, venivano meglio precisate le varie voci che portavano alla quantificazione dei danni: “Il danno, pertanto, anche sulla base di quanto esposto e con l’ausilio delle tabelle del Tribunale di Milano, può quantificarsi nella somma di € 55.377,91, di cui € 593,93 per spese, € 12.032,00 per danno patrimoniale da menomazione alla capacità lavorativa specifica, € 787,40 per I.T.T. ed € 226,38 per I.T.P. ponendo a base del calcolo l’indennità giornaliera di € 39,37, € 16.276,00 per danno biologico, tenuto conto dell’età di anni 28 e della percentuale accertata del 10%, con maggiorazione del danno biologico di € 4.882,80 pari al 30% tenendo conto  degli effetti  "dinamico-relazionali del danno"  come  da indicazioni del Tribunale di Milano (30% di euro 16.276,00), € 10.579,40 per danno morale soggettivo (50% del danno biologico complessivo), ed € 10.000,00 per danno esistenziale, edonistico e  della qualità  della vita”. Volendo percorrere la strada intrapresa da parte convenuta nella distinzione tra danno patrimoniale e non patrimoniale, occorre fare una più attenta disamina dei principi esposti dalle recenti quattro sentenze gemelle delle Sezioni Unite della Cassazione (cfr. Cass. Sez. Un. 28.11.2008 nr. 26972-73-74 e 65), le quali, riportando l'intero sistema nell'ambito della bipolarità tra danno patrimoniale e non patrimoniale e respingendo qualsiasi ulteriore sottocategoria (danno biologico, morale ed esistenziale) se non quali mere sintesi descrittive di singoli pregiudizi, hanno individuato, sul piano operativo, due contrapposti principi ai quali il Giudice deve sempre far riferimento, per operare la corretta liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, trovando il giusto punto di equilibrio. L'interpretazione costituzionalmente orientata dall'art. 2059 c.c. impone la considerazione di tutte le singole conseguenze pregiudizievoli (c.d. danno - conseguenza) derivanti dalla lesione dell'interesse (danno-evento o danno ingiusto) e, pertanto, non solo le mere sofferenze psichiche che venivano in passato qualificate come danno morale c.d. soggettivo ma anche le ripercussioni sull'esistenza delle persone, con riguardo al "non poter più fare", ricondotte in passato sotto le categorie del danno biologico o del danno esistenziale; secondo tale principio vanno evitati tutti i rischi di duplicazione risarcitoria, ossia il rischio di risarcire due volte la stessa conseguenza pregiudizievole, ossia lo stesso danno, mediante l'espediente di definirlo in modo diverso. Nella comparsa conclusionale di parte attrice, ferme restando a due le categorie di danno risarcibile, si è voluto sottolineare che la categoria del danno non patrimoniale può risultare composta da una somma di pregiudizi o "voci" risarcitorie che, benché non possano assurgere ad autonome categorie, devono essere tutte considerate ai fini della liquidazione integrale del danno. Infatti, la mancata considerazione di una singola conseguenza pregiudizievole comporta la violazione del principio di integrale risarcimento del danno, così come la doppia considerazione della medesima conseguenza pregiudizievole, variamente denominata ad es. come danno biologico e come danno esistenziale, implica la violazione del divieto delle duplicazioni risarcitorie. Volendo approfondire la lettura delle citate sentenze, nel parlare di danno biologico e danno morale, le Sezioni Unite in un passaggio motivazionale sembrano affermare la decurtazione, puramente e semplicemente, del danno morale dalla liquidazione del risarcimento: "determina quindi duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale (...), sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo". Sennonché subito dopo aggiunge: "esclusa la praticabilità di tale operazione, dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza". Questa seconda affermazione consente di affermare che il ristoro del pregiudizio rappresentato dalla sofferenza psichica e fisica, ossia il vecchio danno morale, potrà continuare ad influire sulla concreta liquidazione del danno, sotto forma di adeguamento del danno biologico o, meglio ancora se si vuole adottare sino in fondo la sistematica concettuale delle Sezioni Unite, del danno non patrimoniale genericamente inteso, unitariamente considerato e composto sia dai pregiudizi di tipo esistenziale sia delle sofferenze interne, alla condizione che dette sofferenze siano allegate e provate, anche per presunzioni. Ebbene, un giovane che, a seguito del sinistro, risulta affetto da deviazione del setto nasale post traumatica con conseguente naso torto e cicatrice deturpante della cute della piramide nasale, non può non ritenersi colpito da pregiudizi di tipo esistenziale e non può ritenersi che non abbia subito delle sofferenze interne. Inoltre, parlare di adeguamento della liquidazione prevista per il danno biologico impone un chiarimento, perché l'art. 139 cod. ass. prevede, al comma 3, la possibilità di adeguamento "con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato" e col limite del quinto della valutazione gabellare: il principio dell'integrale, ma senza duplicazione, risarcimento del danno non patrimoniale impone di identificare il preciso oggetto della liquidazione, con riferimento alle singole conseguenze pregiudizievoli. Nella comparsa conclusionale di parte attrice si sono volute precisare e quantificare le singole voci del danno, ed a questo riguardo l'art. 139 cod. ass. chiarisce che l'oggetto del risarcimento consiste "nell'incidenza negativa sulle attività dinamico-relazionali della persona del danneggiato" (cfr. comma 2), ossia sull'esistenza della persona, senza alcun riguardo alle sofferenze fisiche o morali ed era in ragione di ciò che la prassi aggiungeva una somma a titolo di risarcimento del danno morale. Ne deriva che l'adeguamento cui fa riferimento il comma 3, col limite del quinto, non può che riferirsi alle medesime conseguenze pregiudizievoli, nei casi in cui le stesse fossero maggiori di quanto accade normalmente, per le particolari condizioni soggettive del danneggiato (si pensi, ad es., ad un rilevante danno alla deambulazione per un soggetto particolarmente appassionato di escursioni in montagna). Ne deriva, ulteriormente, che l'adeguamento della liquidazione del danno biologico cui fanno riferimento le Sezioni Unite a proposito delle sofferenze morali si sottrae ai limiti posti dall'art. 139, comma 3 cod. ass., perché si riferisce ad un pregiudizio ontologicamente diverso. Fatte queste premesse, preso atto che l'attore ha allegato una sofferenza fisica e morale conseguente all'illecito e che essa trova riscontro nella CTU, laddove si dice che il R. “a seguito del sinistro per cui è causa, ebbe a riportare un trauma cranio-facciale non commotivo con ferita l.c. della parete laterale sinistra della piramide nasale, frattura composta ossa nasali e deviazione del setto. Allo stato attuale dette lesioni, seppur clinicamente guarite, hanno prodotto dei postumi che qui di seguito si riassumono: apprezzabile diminuzione dell’euritmia del viso quale prodotto dell’impatto estetico determinatosi per effetto dell’asimmetria ingenerata dalla deviazione assiale destra della piramide nasale, oltre che come conseguenza dei due descritti reliquari cicatriziali, accreditabile difficoltà alla respirazione nasale la cui mucosa sarebbe peraltro preda di flogosi cronica. Modesta sindrome soggettiva del traumatizzato cranico”, con la necessità del doppio ricovero ospedaliero confermato dal CTU nei chiarimenti richiestigli, alla stregua di una valutazione necessariamente equitativa, può essere riconosciuto un risarcimento complessivo così come articolato e richiesto in comparsa conclusionale. Più volte si è considerato come l'esistenza di esiti cicatriziali di peculiare visibilità e antiesteticità influissero negativamente ed in senso riduttivo sull'esplicazione di una libera e serena personalità dell'individuo, andando certamente ad incidere sul danno biologico sofferto dal danneggiato ( inteso in senso cd. pluridimensionale, in quanto comprensivo di tutti i danni "non reddituali" cagionati dal sinistro, estetici, relazionali ecc.... - Cassazione civile , sez. III, 15 dicembre 2000, n. 15859). La giurisprudenza di merito, dopo le richiamate sentenza della Suprema Corte, si è pronunciata di conseguenza: “In una nuova ricostruzione bipolare della responsabilità aquiliana, le autonome categorie del danno biologico, danno morale e/o del danno esistenziale devono essere ricondotte ad un’unica categoria generale di danno non patrimoniale, nell’ambito della quale dovranno rilevare come singole voci di pregiudizio. Ciò posto, nell’ambito del nuovo danno non patrimoniale “unitario”dovranno trovare adeguato spazio la voce rappresentata dalla sofferenza ed il patema interiore subiti, nonché la voce “estetica/esistenziale”, ossia la lesione del diritto alla libera esplicazione della persona umana.” (Tribunale Nola, sez. II, 22 gennaio 2009). 2. Circa quanto osservato da controparte sull’onere del danneggiato di allegare e provare che l’invalidità permanente ha inciso sulla capacità di guadagno, si riporta quanto affermato recentemente dalla Suprema Corte: “Il danno patrimoniale futuro è da valutare su base prognostica ed il danneggiato, tra le prove, può avvalersi anche delle presunzioni semplici; sicchè, provata la riduzione della capaciti di lavoro specifica, se essa è di una certa entità e non rientra tra i postumi permanenti di piccola entità, (cd. micropermanenti, le quali non producono danno patrimoniale, ma costituiscono mere componenti del danno biologico), è possibile presumersi che anche la capacità di guadagno risulti ridotta nella sua proiezione futura (non necessariamente in modo proporzionale), qualora la vittima già svolga un'attività o presumibilmente la svolgerà. Si tratta, però, pur sempre di una prova presuntiva e non di un automatismo, con la conseguenza che potrà essere superata dalla prova contraria che, nonostante la riduzione della capacità di lavoro specifico, non vi è stata alcuna riduzione della capacità di guadagno e che, quindi, non v'è stato in concreto alcun danno patrimoniale (cfr. sul punto anche Cass. il maggio 2007, n. 10831).” (Cassazione civile , sez. III, 25 gennaio 2008, n. 1690). Non risulta che la convenuta assicurazione abbia fornito tale prova contraria.
 
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