Danno biologico e danno morale: bipolarità tra danno patrimoniale e non patrimoniale
mercoledì 15 luglio 2009
Dopo i principi esposti dalle recenti quattro sentenze
gemelle delle Sezioni Unite della Cassazione (cfr. Cass. Sez. Un. 28.11.2008
nr. 26972-73-74 e 65) in materia di danno patrimoniale e danno non patrimoniale,
riportando l'intero sistema nell'ambito della
bipolarità tra danno patrimoniale e non patrimoniale e respingendo qualsiasi
ulteriore sottocategoria (danno biologico, morale ed esistenziale) se non quali
mere sintesi descrittive di singoli pregiudizi, si è sviluppata una discussione sulla necessità di
affermare
che il ristoro del pregiudizio rappresentato dalla sofferenza psichica e fisica,
ossia il vecchio danno morale, potrà continuare ad influire sulla concreta
liquidazione del danno, sotto forma di adeguamento del danno biologico o,
meglio ancora se si vuole adottare sino in fondo la sistematica concettuale
delle Sezioni Unite, del danno non patrimoniale genericamente inteso,
unitariamente considerato e composto sia dai pregiudizi di tipo esistenziale
sia delle sofferenze interne, alla condizione che dette sofferenze siano
allegate e provate, anche per presunzioni.
L’attore
ha richiesto “il risarcimento dei danni”
e non, come indicato erroneamente da parte convenuta, il risarcimento dei danni
alla persona; è lapalissiano che, chiedendo il risarcimento dei danni, parte
attrice intendeva riferirsi a tutti i danni conseguenti all’incidente per cui è
causa e non solo ai danni fisici, tant’è che in atto di citazione si indicava
genericamente sia il danno fisico che il danno all’attività lavorativa, mentre
in comparsa conclusionale, anche a seguito delle risultanze processuali, venivano
meglio precisate le varie voci che portavano alla quantificazione dei danni: “Il danno, pertanto, anche sulla base di
quanto esposto e con l’ausilio delle tabelle del Tribunale di Milano, può
quantificarsi nella somma di € 55.377,91, di cui € 593,93 per spese, €
12.032,00 per danno patrimoniale da menomazione alla capacità lavorativa
specifica, € 787,40 per I.T.T. ed € 226,38 per I.T.P. ponendo a base del
calcolo l’indennità giornaliera di € 39,37, € 16.276,00 per danno biologico,
tenuto conto dell’età di anni 28 e della percentuale accertata del 10%, con
maggiorazione del danno biologico di € 4.882,80 pari al 30% tenendo conto degli effetti
"dinamico-relazionali del danno" come
da indicazioni del Tribunale di Milano (30% di euro 16.276,00), €
10.579,40 per danno morale soggettivo (50% del danno biologico complessivo), ed
€ 10.000,00 per danno esistenziale, edonistico e della qualità
della vita”.
Volendo
percorrere la strada intrapresa da parte convenuta nella distinzione tra danno
patrimoniale e non patrimoniale, occorre fare una più attenta disamina dei
principi esposti dalle recenti quattro sentenze gemelle delle Sezioni Unite
della Cassazione (cfr. Cass. Sez. Un. 28.11.2008 nr. 26972-73-74 e 65), le
quali, riportando l'intero sistema nell'ambito della bipolarità tra danno
patrimoniale e non patrimoniale e respingendo qualsiasi ulteriore sottocategoria
(danno biologico, morale ed esistenziale) se non quali mere sintesi descrittive
di singoli pregiudizi, hanno individuato, sul piano operativo, due contrapposti
principi ai quali il Giudice deve sempre far riferimento, per operare la
corretta liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, trovando il giusto
punto di equilibrio.
L'interpretazione
costituzionalmente orientata dall'art. 2059 c.c. impone la considerazione di
tutte le singole conseguenze pregiudizievoli (c.d. danno - conseguenza)
derivanti dalla lesione dell'interesse (danno-evento o danno ingiusto) e,
pertanto, non solo le mere sofferenze psichiche che venivano in passato
qualificate come danno morale c.d. soggettivo ma anche le ripercussioni
sull'esistenza delle persone, con riguardo al "non poter più fare",
ricondotte in passato sotto le categorie del danno biologico o del danno
esistenziale; secondo tale principio vanno evitati tutti i rischi di
duplicazione risarcitoria, ossia il rischio di risarcire due volte la stessa
conseguenza pregiudizievole, ossia lo stesso danno, mediante l'espediente di
definirlo in modo diverso.
Nella
comparsa conclusionale di parte attrice, ferme restando a due le categorie di
danno risarcibile, si è voluto
sottolineare che la categoria del danno non
patrimoniale può risultare composta da una somma di pregiudizi o
"voci" risarcitorie che, benché non possano assurgere ad autonome
categorie, devono essere tutte considerate ai fini della liquidazione integrale
del danno. Infatti, la mancata considerazione di una singola conseguenza
pregiudizievole comporta la violazione del principio di integrale risarcimento
del danno, così come la doppia considerazione della medesima conseguenza
pregiudizievole, variamente denominata ad es. come danno biologico e come danno
esistenziale, implica la violazione del divieto delle duplicazioni risarcitorie.
Volendo
approfondire la lettura delle citate sentenze, nel parlare di danno biologico e
danno morale, le Sezioni Unite in un passaggio motivazionale sembrano affermare
la decurtazione, puramente e semplicemente, del danno morale dalla liquidazione
del risarcimento: "determina quindi duplicazione di risarcimento la
congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale (...), sovente
liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo". Sennonché
subito dopo aggiunge: "esclusa la praticabilità di tale operazione, dovrà
il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata
personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro
effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto
leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza". Questa
seconda affermazione consente di affermare che il ristoro del pregiudizio
rappresentato dalla sofferenza psichica e fisica, ossia il vecchio danno
morale, potrà continuare ad influire sulla concreta liquidazione del danno,
sotto forma di adeguamento del danno biologico o, meglio ancora se si vuole
adottare sino in fondo la sistematica concettuale delle Sezioni Unite, del danno
non patrimoniale genericamente inteso, unitariamente considerato e composto sia
dai pregiudizi di tipo esistenziale sia delle sofferenze interne, alla
condizione che dette sofferenze siano allegate e provate, anche per presunzioni.
Ebbene,
un giovane che, a seguito del sinistro, risulta affetto da deviazione del setto
nasale post traumatica con conseguente naso torto e cicatrice deturpante della
cute della piramide nasale, non può non ritenersi colpito da pregiudizi di tipo
esistenziale e non può ritenersi che non abbia subito delle sofferenze interne.
Inoltre,
parlare di adeguamento della liquidazione prevista per il danno biologico
impone un chiarimento, perché l'art. 139 cod. ass. prevede, al comma 3, la
possibilità di adeguamento "con equo e motivato apprezzamento delle
condizioni soggettive del danneggiato" e col limite del quinto della valutazione
gabellare: il principio dell'integrale, ma senza duplicazione, risarcimento del
danno non patrimoniale impone di identificare il preciso oggetto della liquidazione,
con riferimento alle singole conseguenze pregiudizievoli.
Nella
comparsa conclusionale di parte attrice si sono volute precisare e quantificare
le singole voci del danno, ed a questo riguardo l'art. 139 cod. ass. chiarisce
che l'oggetto del risarcimento consiste "nell'incidenza negativa sulle
attività dinamico-relazionali della persona del danneggiato" (cfr. comma
2), ossia sull'esistenza della persona, senza alcun riguardo alle sofferenze
fisiche o morali ed era in ragione di ciò che la prassi aggiungeva una somma a
titolo di risarcimento del danno morale. Ne deriva che l'adeguamento cui fa
riferimento il comma 3, col limite del quinto, non può che riferirsi alle
medesime conseguenze pregiudizievoli, nei casi in cui le stesse fossero
maggiori di quanto accade normalmente, per le particolari condizioni soggettive
del danneggiato (si pensi, ad es., ad un rilevante danno alla deambulazione per
un soggetto particolarmente appassionato di escursioni in montagna). Ne deriva,
ulteriormente, che l'adeguamento della liquidazione del danno biologico cui
fanno riferimento le Sezioni Unite a proposito delle sofferenze morali si sottrae
ai limiti posti dall'art. 139, comma 3 cod. ass., perché si riferisce ad un
pregiudizio ontologicamente diverso.
Fatte queste premesse, preso atto che l'attore ha allegato una
sofferenza fisica e morale conseguente all'illecito e che essa trova riscontro
nella CTU, laddove si dice che il R. “a seguito del sinistro per cui è causa, ebbe a riportare un trauma
cranio-facciale non commotivo con ferita l.c. della parete laterale sinistra
della piramide nasale, frattura composta ossa nasali e deviazione del setto.
Allo stato attuale dette lesioni, seppur clinicamente guarite, hanno prodotto
dei postumi che qui di seguito si riassumono: apprezzabile diminuzione
dell’euritmia del viso quale prodotto dell’impatto estetico determinatosi per
effetto dell’asimmetria ingenerata dalla deviazione assiale destra della
piramide nasale, oltre che come conseguenza dei due descritti reliquari
cicatriziali, accreditabile difficoltà alla respirazione nasale la cui mucosa
sarebbe peraltro preda di flogosi cronica. Modesta sindrome soggettiva del
traumatizzato cranico”, con la necessità del doppio ricovero ospedaliero
confermato dal CTU nei chiarimenti richiestigli, alla stregua di una valutazione
necessariamente equitativa, può essere riconosciuto un risarcimento complessivo
così come articolato e richiesto in comparsa conclusionale.
Più volte
si è considerato come l'esistenza di esiti cicatriziali di peculiare visibilità
e antiesteticità influissero negativamente ed in senso riduttivo sull'esplicazione
di una libera e serena personalità dell'individuo, andando certamente ad incidere
sul danno biologico sofferto dal danneggiato ( inteso in senso cd.
pluridimensionale, in quanto comprensivo di tutti i danni "non reddituali"
cagionati dal sinistro, estetici, relazionali ecc.... - Cassazione civile ,
sez. III, 15 dicembre 2000, n. 15859).
La
giurisprudenza di merito, dopo le richiamate sentenza della Suprema Corte, si è
pronunciata di conseguenza: “In una nuova ricostruzione bipolare della
responsabilità aquiliana, le autonome categorie del danno biologico, danno morale e/o del danno esistenziale devono
essere ricondotte ad un’unica categoria generale di danno non
patrimoniale, nell’ambito della quale dovranno rilevare come singole voci di
pregiudizio. Ciò posto, nell’ambito del nuovo danno non
patrimoniale “unitario”dovranno trovare adeguato spazio la voce rappresentata
dalla sofferenza ed il patema interiore subiti, nonché la voce
“estetica/esistenziale”, ossia la lesione del diritto alla libera esplicazione
della persona umana.” (Tribunale
Nola, sez. II, 22 gennaio 2009).
2. Circa quanto osservato da controparte sull’onere del
danneggiato di allegare e provare che l’invalidità permanente ha inciso sulla
capacità di guadagno, si riporta quanto affermato recentemente dalla Suprema
Corte: “Il danno patrimoniale futuro è da
valutare su base prognostica ed il danneggiato, tra le prove, può avvalersi
anche delle presunzioni semplici; sicchè, provata la riduzione della capaciti
di lavoro specifica, se essa è di una certa entità e non rientra tra i postumi permanenti
di piccola entità, (cd. micropermanenti, le quali non producono danno
patrimoniale, ma costituiscono mere componenti del danno biologico), è
possibile presumersi che anche la capacità di guadagno risulti ridotta nella
sua proiezione futura (non necessariamente in modo proporzionale), qualora la
vittima già svolga un'attività o presumibilmente la svolgerà. Si tratta,
però, pur sempre di una prova presuntiva e non di un automatismo, con la
conseguenza che potrà essere superata
dalla prova contraria che, nonostante la riduzione della capacità di lavoro
specifico, non vi è stata alcuna riduzione della capacità di guadagno e che,
quindi, non v'è stato in concreto alcun danno patrimoniale (cfr. sul punto
anche Cass. il maggio 2007, n. 10831).” (Cassazione
civile , sez. III, 25 gennaio 2008, n. 1690).
Non risulta che la convenuta assicurazione abbia fornito tale
prova contraria.