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Si è sollevata la questione riguardante la delibera di incarico ai legali del Comune, che sarebbe generica e non sufficiente a dare mandato ai difensori per agire per conto del Comune, oltre al fatto che si sostiene che il mandato sia stato sottoscritto dal Sindaco pro tempore quando questi era cessato dalle sue funzioni.
Circa la necessità per il Sindaco di una deliberazione della Giunta per costituirsi in giudizio si sottolinea e precisa che nel nuovo ordinamento delle autonomie locali il sindaco ha assunto, tanto più con la legge 25 marzo 1993 n. 81 che ne ha previsto l'elezione diretta, un ruolo politico ed amministrativo centrale, in quanto titolare di funzioni di direzione e di coordinamento dell'esecutivo comunale, onde l'autorizzazione del consiglio prima e della giunta poi, se trovava ragione in un assetto in cui il sindaco era eletto dal consiglio e la giunta costituiva espressione del consiglio stesso, non ha più ragione di esistere in un sistema nel quale il medesimo trae direttamente la propria investitura dal corpo elettorale e costituisce egli stesso la fonte di legittimazione degli assessori che compongono la giunta, cui l'art. 48 del testo unico affida il compito di collaborare con il sindaco e di compiere tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalla legge o dallo statuto, del sindaco o degli organi di decentramento.
La configurazione della giunta quale organo di governo, e al tempo stesso la considerazione dei poteri e delle responsabilità nella gestione amministrativa che l'art. 107 del testo unico attribuisce ai dirigenti, inducono a ritenere che l'autorizzazione alla lite, quale atto essenzialmente gestionale e tecnico, da parte dell'organo giuntale non costituisca più in linea generale atto necessario ai fini della proposizione o della resistenza alle azioni.
Circa la presunta genericità della delibera e la sua validità per la costituzione in giudizio, bisogna osserva che l'autorizzazione a stare in giudizio, necessaria perché un ente pubblico possa agire o resistere in causa, attiene alla legitimatio ad processum, cioè all'efficacia, e non alla validità della costituzione dell'ente medesimo, con la conseguenza che non solo la detta autorizzazione può intervenire ed essere prodotta nel corso del giudizio (cfr.: Cass. civ., sez. un., sent. 26 febbraio 1994, n. 1994), ma che anche il conferimento dell'autorizzazione a resistere nel giudizio di cassazione è idoneo ad assumere efficacia convalidante ex tunc dell'attività processuale svolta dal rappresentante dell'ente stesso nei gradi di merito (cfr.: Cass. civ., sez. III, sent. 9 settembre 1998, n. 8924).
Va soggiunto, peraltro, che un'autorizzazione a resistere nelle liti, anche se di carattere generale, non perde il collegamento occorrente ad assicurare il concreto esercizio del relativo potere discrezionale da parte del competente organo deliberante laddove la medesima faccia riferimento ad un gruppo di cause omogenee, in quanto riconducibili ad un elemento comune, e tutte singolarmente identificabili per relationem in ragione della menzionata loro avvenuta proposizione, come risulta, nella specie, dalla delibera della giunta comunale n. 191-97, che contiene una espressa valutazione della necessità dell'ente di resistere alle contestazioni già insorte sul censimento effettuato ai fini dell'applicazione dei canoni enfiteutici. (cfr.: Cass. Civ. , sez. trib., 14 dicembre 2001, n. 15858 Cass. civ., sez. I, sent. 11 novembre 1994, n. 9420).
Nel caso che ci occupa, che ci sia o meno la delibera di incarico nulla muta in merito alla costituzione in giudizio, ciò in quanto, come ha perspicuamente, persuasivamente e recentemente avvertito la Corte suprema di Cassazione (cfr. SS.UU. civili 16 giugno 2005, n. 12868), <<...nel nuovo ordinamento delle autonomie locali il sindaco ha assunto, tanto più con la legge 25 marzo 1993 n. 81 che ne ha previsto l'elezione diretta, un ruolo politico ed amministrativo centrale, in quanto titolare di funzioni di direzione e di coordinamento dell'esecutivo comunale, onde l'autorizzazione del consiglio prima e della giunta poi, se trovava ragione in un assetto in cui il sindaco era eletto dal consiglio e la giunta costituiva espressione del consiglio stesso, non ha più ragione di esistere in un sistema nel quale il medesimo trae direttamente la propria investitura dal corpo elettorale e costituisce egli stesso la fonte di legittimazione degli assessori che compongono la giunta, cui l'art. 48 del testo unico affida il compito di collaborare con il sindaco e di compiere tutti gli atti rientranti nelle funzioni di governo che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalla legge o dallo statuto, del sindaco e degli organi del decentramento. La configurazione della giunta quale organo di governo, e al tempo stesso la considerazione dei poteri e delle responsabilità nella gestione amministrativa che l'art. 107 del testo unico attribuisce ai dirigenti, inducono a ritenere che l'autorizzazione alla lite, quale atto essenzialmente gestionale e tecnico, da parte dell'organo giuntale non costituisca più in generale atto necessario ai fini della proposizione o della resistenza alle azioni.
Quindi, secondo l'orientamento decisamente prevalente, la rappresentanza in giudizio del Comune deve considerarsi riservata, in base all'art. 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decr. legisl. n. 267 del 2000, così come in base al precedente art. 36 della legge n. 142 del 1990, esclusivamente al sindaco e non può essere esercitata dal dirigente titolare della direzione di un ufficio o di un servizio neppure se ciò sia previsto dallo statuto: conseguentemente, ove lo statuto o il regolamento contengano una previsione siffatta, essi devono essere disapplicati dal giudice ordinario, in ragione della loro illegittimità per violazione di legge (così, tra le altre, Cass. 2003 n. 1949; 2003 n. 2583; 2003 n. 2878; 2003 n. 3736; 2003 n. 17360; 2003 n. 19082; 2004 n. 10787; 2004 n. 15634; 2004 n. 18087).
Osserva la Suprema Corte che: “Tali decisioni si fondano, pur nella non completa identità del relativo percorso argomentativo, su una serie di convergenti considerazioni: in primo luogo si rileva che il preciso disposto dell'art. 50 del testo unico di cui al decr. legisl. n. 267 del 2000, il quale riserva al sindaco il potere - dovere di rappresentare il Comune in giudizio, non può subire deroga attraverso il conferimento del potere rappresentativo ad altri soggetti ad opera dell'autonomia normativa comunale. Si osserva inoltre che i poteri di direzione degli uffici e dei servizi attribuiti ai dirigenti dall'art. 107 dello stesso testo unico, includenti quello di adottare atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno e quello di stipulare contratti, non ricomprendono il potere di rappresentanza processuale dell'ente, che non costituisce oggetto di menzione nella analitica elencazione contenuta in detta disposizione. Si rileva ancora che l'art. 6 comma 2 del testo unico consente al Comune di disciplinare con lo statuto il regime delle autorizzazioni a promuovere o a resistere alle liti, in quanto attinente ai modi con i quali la rappresentanza va esercitata, ma non anche di individuare i soggetti che possono rappresentare l'ente in giudizio: si richiama a giustificazione di una limitazione siffatta della potestà statutaria il principio della gerarchia delle fonti, il quale non consente che lo statuto possa sottrarre quel potere all'organo cui il legislatore, avvalendosi delle sue prerogative, ha inteso in via esclusiva affidarlo”.
Ritenendo di aver chiarito questo aspetto, si osserva, circa la firma del mandato, che lo stesso è stato rilasciato dall’allora sindaco in carica nel momento stesso del conferimento dell’incarico, e non poteva essere altrimenti data la mole di ricorsi e la necessità di predisporre gli atti di costituzione.
Il rilascio del mandato in data anteriore al deposito della comparsa di costituzione è un dato presumibile, comprovato dalla delibera di conferimento dell’incarico, e controparte non ha mai contestato questo dato in corso di causa né ha fornito alcuna prova che il mandato sia stato sottoscritto quando il Sindaco era cessato dall’incarico.
In ogni caso, la procura generale “ad litem”, espressamente prevista dall'art. 83 c.p.c., comma 2, se proveniente da un ente e, per esso, da un organo abilitato a conferirla, resta imputabile all'ente medesimo anche in futuro e finché non venga revocata, indipendentemente dalla sorte che nel frattempo abbia potuto subire l'organo che l'ha rilasciata: atteso che l'atto pubblico, una volta che sia stato legittimamente emesso, non è più atto di un organo, bensì dell'ente in cui il primo si immedesima in base al cosiddetto rapporto organico; e senza che rilevi che tale organo non sia più esistente al momento dell'inizio del procedimento in cui si utilizza l'atto pubblico, in quanto sostituito da un organo diverso (cfr., ex plurimis, Cass. 9.2.2005 n. 2656; 9.2.2005, n. 2636; 12.12.2001, n. 15666). |