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Presunzione di colpa concorrente artt. 1175 e 1227 c.c. PDF Stampa E-mail
giovedì 13 novembre 2008

Il principio di solidarietà sociale, desumibile in generale, oltre che dall’art. 2 Cost., dagli artt. 1175 e 1227 c.c., impone al conducente che proceda nel rispetto di tutte le norme del codice della strada di attivarsi, a fronte della violazione altrui, al fine di evitare il sinistro, compiendo la manovra di emergenza che, con riferimento alla situazione concreta, per il guidatore medio, appare ex ante più idonea ad evitare il danno.

 

Dalla responsabilità presuntivamente a suo carico il convenuto può liberarsi esclusivamente dando la prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno (art. 2054 c.c., comma 1), prova liberatoria da intendersi peraltro nel senso che il conducente deve rispondere non già sino alla soglia dell'impossibilità o della diligenza massima (v. Cass., 15/09/1970, n, 1429), come pure sostenuto da una parte della dottrina, bensì di avere, entro i limiti della normale diligenza (v. Cass., 17/02/1987, n. 1724; Cass., 18/05/1977, n. 2037), mantenuto un comportamento esente da colpa e perfettamente conforme alle regole del codice della strada (v. Cass., 21/07/1989, n. 3439; Cass., 02/04/1984, n. 2161), da valutarsi in relazione alle circostanze del caso concreto (v. Cass., 09/07/1991, n. 7575).

 

Tale prova il convenuto non ha fornito, né può ritenersi che la richiamata sentenza n. ... del Tribunale di ... possa fornire elementi a favore dell’...., in quanto non vi era identità di parti (la ... non è stata citata in tale giudizio) e, comunque, l'accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'art. 2054 c.c. essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente, sicchè l'infrazione, anche grave commessa da uno dei conducenti non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso (v. Cass., 06/04/2005, n. 7109; Cass., 27/10/2004, n. 20814; Cass., 23/07/2002, n. 10751; Cass., 05/05/2000, n. 5671).

 

 

Ultimo aggiornamento ( venerdì 17 luglio 2009 )
 
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