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Sulla prescrizione dell’azione di risarcimento danni per lesioni ex art. 2947 c.c. PDF Stampa E-mail
giovedì 13 novembre 2008

Recita l’art. 2947, in tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno:

[I]. Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato.

[II]. Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni.

[III]. In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile. Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile.

L'art. 2947 c.c., ai commi 1 a 2, dunque, dispone che il diritto al risarcimento dal danno derivante da fatto illecito si prescriva in cinque anni, ovvero in due se il danno è prodotto dalla circolazione dai veicoli di ogni specie; il comma 3 dello stesso articolo viene da tempo interpretato nel senso che, quando il fatto illecito è considerato dalla legge come reato e per questo è stabilita una prescrizione più lunga, il diritto di credito si prescrive nel momento in cui il reato si estingue per prescrizione (vedi Cass. nn. 3013/1985, 3036/1978, 1030/1973, 215/1973, 15159/1970). Peraltro, ai fini dal computo della prescrizione penale, occorre aver riguardo al reato contestato nel capo d'imputazione, dacchè qualunque diminuzione della pena per effetto di determinazioni operate dal giudice nel corso del procedimento - come l'applicazione di circostanze attenuanti ovvero il mutamento del titolo dal reato - non «estende al diritto la eventuale più breve prescrizione del reato ritenuto in sentenza (cfr. Cass. nn. 10967/2004, 4431/1997, 12919/1992, 4044/1992, 4118/1981, 3036/1978, 2026/1977, 1030/1973, 175/1968).

Le Sezioni Unite della Corte, con una decisione di contenuto diametralmente opposto a quella adottata nel 2002,  ha stabilito che il risarcimento del danno per lesioni provocate da incidenti stradali è di cinque anni (invece che 2) anche se contro il responsabile del sinistro non sia stata proposta querela e non sia comunque iniziato un procedimento penale. La sentenza (n. 27337/2008) fornisce una nuova interpretazione dell'articolo 2947 del Codice Civile, norma che disciplina la prescrizione del diritto al risarcimento del danno. L'articolo, con riferimento al danno prodotto dala circolazione di veicoli, stabilisce che il diritto al risarcimento si prescrive in due anni ma se il fatto è considerato dalla legge come reato (come nel caso appunto di leioni alla persona) e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile. Sino ad oggi, sulla base della decisione del 2002, la mancata presentazione della querela per reati perseguibili a querela di parte comportava la prescrizione biennale. Ora i Giudici del Palazzaccio hanno cambiato rotta ribaltando i principi che le stesse sezioni unite avevano enunciato nella sentenza 5121 del 2002. Ora in sostanza non serve più la querela per allungare il termine di prescrizione del diritto al risarcimento e questo perchè è lo lo stesso giudice civile a poter accertare in concreto la natura dell'illecito (civile e penale) che ha prodotto il danno alla persona. Ecco il principio enunciato dalla Corte "Nel caso in cui l’illecito civile sia considerato dalla legge come reato, ma il giudizio penale non sia stato promosso, anche se per mancata presentazione della querela, l’eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato si applica anche all’azione di risarcimento, a condizione che il giudice civile accerti, incidenter tantum, e con gli strumenti probatori ed i criteri propri del procedimento civile, la sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi ed oggettivi, e la prescrizione stessa decorre dalla data del fatto".
(Data: 22/11/2008 8.51.00 - Autore: Roberto Cataldi)

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Ultimo aggiornamento ( venerdì 17 luglio 2009 )
 
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