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Un caso di duplicazione di procedimento e di sentenza in materia di responsabilità per danno erariale davanti alla Corte dei Conti.
Inammissibilità dell'azione, in quanto rivolta ad ottenere una pronuncia modificativa di quella precedentemente adottata. Violazione del principio de "ne bis in idem".
Tutti gli atti notificati al D. L. sono relativi al giudizio di responsabilità n. ..95/EL, per il quale giudizio è stata emessa dalla Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la ...... la sentenza n. 112/, appellata dalla Procura Regionale ed il giudizio di appello è stato definito con la sentenza n. 23/ della Sezione II Giurisdizionale Centrale di Appello che ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dal Procuratore Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la .......
L’unico atto intervenuto dopo il deposito della sentenza di appello n. 23/ è stato l’istanza di riassunzione notificata al D. L. su richiesta della Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la ...., relativamente ancora una volta allo stesso giudizio iscritto al n. ..95/EL, e tale istanza di riassunzione ha dato luogo alla sentenza impugnata n. 90/., che modifica quindi la sentenza n. 112/, ormai definitiva.
è un evidente caso di doppia pronuncia, senza che nemmeno venga proposta una nuova prospettazione della vicenda che aveva formato oggetto del giudizio concluso con la sentenza n. 112/20 /EL.
Il nuovo giudizio – che ha dato luogo a determinazioni difformi da quelle raggiunte con la precedente pronuncia – era ed è tuttavia precluso in virtù del principio generale dell'ordinamento processuale che non consente una seconda pronuncia dello stesso giudice sul medesimo fatto.
Alla stessa conclusione si deve giungere per un'ulteriore considerazione, che muove dal principio di irretrattabilità e immutabilità delle pronuncie giurisdizionali.
Ammesso e non concesso infatti che con la domanda proposta con l’istanza di riassunzione notificata il 23/5/2006, dopo il deposito della sentenza di appello n. 23/2006/A, viene chiesta un'imputazione di responsabilità concorrente diversa da quella pronunciata con la sentenza n. 112/, vale notare che la giurisprudenza della Corte di Cassazione è costante nell'affermare che al di fuori delle ipotesi espressamente previste - come nel caso di omissioni o di errori materiali o di calcolo di cui all'art. 287 c.p.c. -, le decisioni giurisdizionali non possono essere modificate dal giudice che le ha emesse, in quanto è riservato al giudice dell'impugnazione il compito di confermare o riformare il contenuto decisorio del provvedimento (SS.UU. penali, sent. 28 giugno 2005, n. 34655; Sez. II civ., sent. 22 marzo 2001, n. 4130; Sez. I civ., sent. 7 marzo 2000, n. 2546; Sez. lav., sent. 18 novembre 1997, n. 11471; Sez. III civ., sent. 9 maggio 1996, n. 4357; Sez. II civ., sent. 13 luglio 1994, n. 6571; Sez. II civ., sent. 20 febbraio 1992, n. 2084; Sez. I civ., sent. 22 novembre 1991, n. 12573; Sez. II civ., sent. 29 giugno 1985, n. 3886; Sez. lav., sent. 5 luglio 1980, n. 4571; Sez. lav., sent. 24 maggio 1979, n. 3003).
Secondo la giurisprudenza ora richiamata la pronuncia giurisdizionale acquisisce, al momento della pubblicazione, il crisma della stabilità e intangibilità, in quanto con il deposito della sentenza ex art. 133, 1° comma, c.p.c. il giudice esaurisce l'esercizio della potestà decisoria.
Discende da ciò, assorbita ogni altra questione, l'inammissibilità dell'azione, in quanto rivolta ad ottenere una pronuncia modificativa di quella precedentemente adottata dallo stesso Giudice relativamente all'attribuzione di responsabilità concorrente.
La palese inammissibilità della sentenza impugnata trova la sua giustificazione nel decisum della fattispecie sostanziale nella quale si inquadrava la posizione del D. L., e del tutto inutile si palesava una ulteriore indagine sulle singole responsabilità perché il processo doveva ritenersi concluso con il verdetto assolutorio.
La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per La ....... doveva quindi concludere per l'inammissibilità dell'azione nei confronti del D. L. nella considerazione implicita che un ulteriore azione diretta a riproporre il giudizio sulla stessa fattispecie avrebbe determinato una non consentita violazione del principio de "ne bis in idem" che preclude al giudice anche di pronunciarsi su altro ricorso, avente lo stesso petitum e la stessa causa petendi di quello già deciso con sentenza passata in giudicato (artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c.).
Il divieto del "bis in idem" opera anche quando nel precedente giudizio non sono state prese in considerazione domande o eccezioni che, comunque la parte ha potuto riproporre nel giudizio di impugnazione.
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