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L'associazione temporanea d'imprese non configura di per sé un autonomo soggetto di diritto, ponendosi come centro di imputazione di interessi trascendente rispetto alle imprese che vi partecipano.
Relativamente alla mancanza di legittimazione attiva il .... sosteneva che “nel rapporto di raggruppamento di imprese ed amministrazione sussistono due distinte fasi: quella della gara, in cui le imprese partecipanti all’associazione temporanea si limitano a sottoscrivere congiuntamente l’offerta e si vincolano alla costituzione formale del raggruppamento e quella successiva alla selezione dell’offerta, in cui le singole imprese conferiscono ad una di esse un mandato con rappresentanza, che implica l’attribuzione alla mandataria del potere rappresentativo dei diritti e degli interessi propri di tutte le imprese associate e del raggruppamento nel suo complesso; pertanto, sul piano processuale, nella fase della gara le singole imprese sottoscrittrici dell’offerta congiunta conservano la legittimazione attiva e passiva nelle controversie relative alla legittimità degli atti della procedura ed instaurate anteriormente alla costituzione formale del raggruppamento temporaneo; mentre nella fase successiva all’aggiudicazione ed al conferimento alla capogruppo del mandato con rappresentanza, la legittimazione processuale a tutela degli interessi delle associate, spetta solo a quest’ultima. L’associazione temporanea di imprese è regolata secondo lo schema del mandato collettivo con conferimento dei poteri rappresentativi, per cui l’impresa mandataria capogruppo ha la rappresentanza dell’associazione temporanea, sia nei confronti del soggetto committente che di terzi, anche in veste processuale, avendone l’impresa capogruppo la legittimazione attiva ad agire ed a resistere in sede giurisdizionale” ( Trib. Reggio Calabria, 3 giugno 2004)”.
Le associazioni temporanee di impresa non costituiscono, quindi, una persona giuridica autonoma.
Su tale argomento la Cassazione si è ampiamente pronunciata e si riporta una delle ultime decisioni: “solo con la l. 8.8.1977 n. 684 è stata introdotta nell'ordinamento la figura dell'associazione temporanea di impresa, facendosi poi ad essa riferimento anche in leggi successive, va osservato che il nostro legislatore non ha inteso creare con essa un soggetto distinto dalle imprese riunite, secondo la dottrina predominante e la giurisprudenza. Infatti l'art. 22, ult. c., di detta legge ribadisce che l'associazione temporanea di impresa è configurabile come un rapporto di mandato che "non determina di per sé organizzazione o associazione fra le imprese riunite, ognuna delle quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione e degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.
Pertanto l'associazione temporanea di due o più imprese nell'aggiudicazione ed esecuzione di un contratto di appalto di opere pubbliche (l. n. 584/1977) è fondata su un rapporto di mandato con rappresentanza, gratuito ed irrevo-cabile, conferito da una o più imprese, collettivamente ad altra impresa "ca-pogruppo", legittimata a compiere con l'amministrazione ogni attività giuridi-ca connessa o dipendente dall'appalto e produttiva di effetti direttamente nei confronti delle imprese mandanti. (Cass. 11.5.1998, n. 4728; Cass. 15.1.2000, n. 421). Soltanto l'impresa capogruppo, infatti, presenta l'offerta, sottoscrive il contratto, riscuote i pagamenti, fornisce le necessarie cauzioni e fideiussioni, provvede all'iscrizione delle riserve e sottoscrive gli atti di gestione dell'appalto e il certificato di collaudo, compiendo un'attività che produce direttamente effetti giuridici nei confronti delle imprese mandanti fino all'estinzione del rapporto, secondo quanto previsto dall'art. 22, 2° co., della legge citata….Da ciò consegue che il solo interlocutore dell’ Amministrazione appaltante è l'impresa mandataria, mentre resta affidata alla disciplina dei rapporti interni tra le imprese solidalmente obbligate la ripartizione dei lavori e del compenso, la cui riscossione avviene, come si è detto, unicamente da parte dell'impresa mandataria.” (Cassazione civile, sez. III, 17 maggio 2001, n. 6757).
Si può quindi affermare che la fattispecie normativa dell'associazione temporanea di imprese si risolve in un rapporto di integrazione imprenditoriale traente titolo essenzialmente da un contratto di mandato.
Il complesso impianto normativo, nel regolare l'associazione temporanea privilegia, piuttosto che il profilo attinente alle relazioni giuridiche intercorrenti fra le imprese che ne sono parte, quello relativo al rapporto fra queste ultime e la c.d. "stazione appaltante": impostazione, questa, immediatamente percettibile dalla lettura delle disposizioni in materia di appalti di opere pubbliche, alle quali, per la ricostruzione dei profili che qui interessano, può farsi riferimento (artt. 10 e 13, l. n. 109/1994 e 93-96, d.P.R. n. 554/1999).
Pertanto, conformandosi alle previsioni contenute nell'art. 22, l. n. 584/1997, la normativa vigente consente il venire in essere dell'associazione temporanea alla conclusione di un contratto di mandato collettivo con rappresentanza, in virtù del quale una delle imprese coinvolte, che gratuitamente assume le vesti di "capofila", viene legittimata dalle altre a presentare all'ente committente un'offerta unitaria; a stipulare, nell'eventualità dell'aggiudicazione, il contratto di appalto; nonché a porsi nei confronti dello stesso committente come unico referente, per la parte appaltatrice, nell'arco dell'intera durata del rapporto instaurato. E, sempre nella prospettiva della disciplina dei rapporti con la "stazione appaltante", ed all'insegna della tutela degli interessi che ad essa fanno capo, la normativa in esame definisce il regime della responsabilità delle imprese appaltatrici per l'inadempimento delle prestazioni dedotte nel contratto di appalto (art. 13, comma 2°, l. n. 109/1994).
Per quanto riguarda il profilo dei rapporti interni al raggruppamento, di converso, la normativa in discorso assume un taglio essenzialmente neutro, precisando espressamente che "il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione delle imprese riunite", le quali restano pertanto autonome anche "ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali" (art. 95, 7° comma, d.P.R. n. 554/1999).
L'associazione temporanea di imprese, almeno restando al modello legale, non postula l'instaurazione di vincoli di cooperazione riconducibili all'alveo dei contratti associativi in senso stretto: individuandosi, attraverso tale locuzione, quei modelli negoziali - società lucrative, cooperative, consorzi con attività esterna ed associazioni in senso stretto - che, nell'ambito dei contratti con comunione di scopo, esplicano la loro funzione attraverso lo svolgimento, da parte dei contraenti, di un'attività comune nei confronti dei terzi, dal quale consegue l'effetto dell'autonomia patrimoniale e sostanzialmente la nascita di un nuovo soggetto di diritto. E ciò, si è osservato, "sia perché manca ogni traccia di quella intermedia utilizzazione delle prestazioni per uno scopo comune che, secondo la visione tradizionale, identifica il fenomeno associativo; sia perché le imprese riunite non sono disciplinate come gruppo organizzato, essendo ininfluente ai fini della legge se un organismo sussista o meno".
Sulla base di tali considerazioni, non possono sussistere dubbi circa il fatto che l'associazione temporanea d'imprese non configuri di per sé un autonomo soggetto di diritto, ponendosi come centro di imputazione di interessi trascendente rispetto alle imprese che vi partecipano.
Al più, può prospettarsi l'inquadramento della figura in discorso nel novero dei contratti con comunione di scopo tout court, ferma la necessità di tenere concettualmente distinta la stessa dal fenomeno dei consorzi "con attività interna" (artt. 2602 ss., c.c.) e di marcarne, al contempo, la distanza dal paradigma della associazione in partecipazione, che non postula la titolarità dell'affare gestito in capo a tutti i soggetti coinvolti, riferendosi la stessa al solo associante (artt. 2549 ss., c.c.).
L'istituto dell'associazione in partecipazione di cui all'art. 2549 e ss. c.c., che si qualifica per il carattere sinallagmatico fra l'attribuzione da parte di un contraente (associante) di una quota degli utili derivante dalla gestione di una sua impresa o di un suo affare all'altro (associato) e l'apporto, da quest'ultimo conferito, che può essere di qualunque natura, purché avente carattere strumentale per l'esercizio di quella impresa o per lo svolgimento di quell'affare, non determina la formazione di un soggetto nuovo o la costituzione di un patrimonio autonomo, né la comunione dell'affare o dell'impresa, che restano di esclusiva pertinenza dell'associante.
Pertanto è solo l'associante che fa propri gli utili, salvo, nei rapporti interni, il suo obbligo di liquidare all'associato la sua quota di utili ed a restituirgli l'apporto (Cass. 18.6.1987, n. 5353).
è per tali motivi che il ... non ha specificato di agire quale legale rappresentante dell’ATI ma di agire quale titolare dell’omonima impresa e quindi in proprio, e conseguentemente la firma con la quale è stato rilasciato il mandato è stata certificata dal legale del Galante come la firma di quest’ultimo, titolare dell’omonima impresa.
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