Header Pic   Header Pic
Header Pic   Header Pic

Notizie giuridiche
Powered by: www.studiocataldi.it 
Header Pic  Home sabato 11 febbraio 2012   Header Pic
Header Pic
Pagamento del canone enfiteutico relativo agli usi civici PDF Stampa E-mail
venerdì 04 aprile 2008

Con ricorso notificato con pedissequo decreto in data 6/2/2008, la sig.ra ......, così come rappresentata e difesa, lamentava di aver ricevuto a mezzo raccomandata dalla Società ...... una intimazione di pagamento per canoni di natura enfiteutica relativi agli stati delle ditte enfiteutiche e degli arbitrari occupatori per gli anni dal 2002 al 2006 e, dopo aver ricostruito la storia degli usi civici nelle province meridionali e aver esplicitato i motivi della illegittimità della iscrizione a ruolo delle somme, eccepiva, in via preliminare la nullità dell’iscrizione a ruolo, effettuata dal Comune di Muro Lucano, per assoluta mancanza dei presupposti per la iscrizione a ruolo delle somme, in carenza di un idoneo titolo esecutivo, trattandosi nel caso di specie di somme derivanti da un rapporto di diritto privato e non di diritto pubblico, e chiedeva dichiararsi la nullità della pretesa creditoria del Comune di Muro Lucano contenuta nelle menzionate ingiunzioni di pagamento relative al canone enfiteutico per gli anni dal 2002 al 2006, per le somme reclamate dalla società ....... e per l’effetto disporre l’annullamento del ruolo, illegittimamente formato per assenza di idoneo titolo esecutivo di formazione giudiziale, e conseguente sgravio delle somme portate dalle ingiunzioni medesime.

A seguito del predetto ricorso, il Giudice di Pace sospendeva inaudita altera parte la riscossione del ruolo relativo all’ingiunzione di pagamento impugnata e fissava l’udienza per la conferma, modifica o revoca del provvedimento ed anche per il merito.

Si costituisce in giudizio il Comune di Muro Lucano, così come rappresentato e difeso, che impugna estensivamente il ricorso chiedendone il rigetto, per i motivi che seguono.

In merito alla conferma, modifica o revoca del decreto di sospensione, si osserva che tale sospensione è inutiliter data e se ne chiede la revoca.

Invero, non si comprende come si possa sospendere per “gravi motivi” l’esecutività di un ruolo che non c’è e, per giunta, su un danno grave ed irreparabile ed un fumus boni juris inesistente e comunque non indicato né provato.

Infatti non vi è stata ancora alcuna pubblicazione di ruolo, tantomeno vi è stata la lamentata iscrizione a ruolo di cui si è eccepita la nullità e nessuna ingiunzione di pagamento.

Nel caso di specie, infatti, ci troviamo di fronte ad un “avviso”, atto di natura endoprocedimentale che svolge la funzione non già di comunicazione di iscrizione a ruolo da valere come notificazione del ruolo (cosa che avviene con la cartella di pagamento), bensì quella  di far conoscere al destinatario le determinazioni dell’Ente o dell’Ufficio, allo scopo di porlo in grado di esplicare un’attività difensiva che possa valere a prevenire, come in questo caso, l’emissione dell’ingiunzione fiscale (Cass, Civ. Sez. I n. 4597/1988).

è l’avviso il mezzo attraverso cui si estrinseca il rapporto sottostante, contro cui, così come è indicato nello stesso avviso impugnato, è ammesso ricorrere presso il giudice ordinario, competente per materia e per valore, per contestare la fondatezza nel merito della richiesta dell’Ente, cioè con una procedura di cognizione ordinaria. Alla pagina 2 (due) dell’avviso, è infatti scritto: “Si avverte che in caso di mancato versamento, la somma dovuta, con aggravio di interessi moratori e spese accessorie, verrà riscossa tramite ingiunzione fiscale ex R.D. 639/1910 e conseguenti procedure esecutive”.  Chiarito che vi è assenza di un atto di precetto o equivalente (cartella di pagamento o già ingiunzione fiscale) che giustifichi il ricorso ex art. 615 c.p.c., così come impostato dal ricorrente, l’avviso oggetto di impugnazione costituisce atto prodromico alla procedura prevista dal R.D.  639/1910 (tuttora vigente, così come sancito con Cass. civ., Sez. V, 07/11/2005, n.21561, nonchè dal D.L. 248/07 – il cosiddetto “milleproroghe” – all’art. 36 comma 2), disposizione concernente il sistema di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali degli enti locali, fondato sull’ingiunzione fiscale.

All’uopo la Corte Costituzionale con Sent. n. 277/2000 ha ribadito che detto sistema è estensibile anche alle pretese creditorie degli Enti derivanti da contratto, dichiarando infondata l’eccepita incostituzionalità, sollevata dal Giudice di Pace di Roma, circa l’art. 1 del medesimo Decreto Regio per violazione degli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione, per una presunta disparità di trattamento tra operatori privati che per realizzare le proprie pretese creditorie devono azionare l’ordinario procedimento del decreto ingiuntivo di cui all’art. 633 c.p.c. e gli operatori pubblici a cui è consentita la procedura di cui al R.D. 639/1910.

Da tutto quanto detto e autorevolmente sostenuto e sancito, la riscossione coattiva delle entrate non tributarie, nel nostro sistema, viene effettuata con la procedura indicata nel R.D. 639/1910, se svolta in proprio dall’Ente locale o affidata, come nel caso di specie, ai soggetti menzionati dall’art. 52 co. 5° lett. “b” del D. Lgs. 446/1997, diversi dal concessionario del servizio nazionale. In tale procedura, la cui legittimità è stata ribadita, come già detto, dalla Corte Costituzionale con Sent.  n. 277/2000, la formazione del titolo esecutivo non è giudiziale, così come avrebbe voluto, quale presupposto, il ricorrente.

Quanto alla più volte richiamata Ordinanza collegiale del Tribunale di Potenza, del 29.03.2007, la stessa si riferisce all’utilizzo, da parte del Comune di Banzi, della diversa procedura della Riscossione coattiva mediante ruolo e conseguente emissione del Cartella di pagamento o esattoriale, di cui al D.P.R. 602/1973, come novellato dal D.Lgs. 46/1999, lì dove per entrate diverse da quelle tributarie, occorre la necessaria formazione in sede giudiziale del titolo avente efficacia esecutiva.

Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità (tra le tante, v. Cass. nn. 15367 del 2000, 152 del 2000, 6404 del 1999), il principio secondo cui la competenza si determina in base alla domanda, indipendentemente dalla sua fondatezza, salva l'ipotesi della prospettazione artificiosa o prima facie infondata.

Se si fa retta applicazione di tale insegnamento, inevitabilmente dovrà concludersi per la insussistenza degli estremi per proporre opposizione ex art. 615 c.p.c., in quanto nella fattispecie in esame al ricorrente non è stata notificata una ingiunzione fiscale, ma come emerge chiaramente dall'esame del provvedimento opposto, il Comune di Muro Lucano si è limitato a notificare al debitore un atto di accertamento del credito.

 Poco importa che, sotto il profilo dell’idoneità all'attuazione coattiva della pretesa il provvedimento sia illegittimo, giacché questo attiene al merito (ed infatti il ricorrente deduce l'illegittima formazione del titolo esecutivo); quel che rileva è che l’atto opposto è stato azionato solo come atto di accertamento del credito.

 Nel caso che ci occupa il ricorrente doveva introdurre una domanda giudiziale che apre un ordinario processo cognitivo e si qualifica come esercizio di un'azione di accertamento negativo della pretesa dell'amministrazione.

Si eccepisce, in ogni caso, la incompetenza per materia del giudice adito, essendo competente il Tribunale per l’ordinario giudizio di cognizione.

NEL MERITO.

Invero, l’ingiunzione indicata nel R.D. n°639/1910 costituisce l’espressione del potere di autoaccertamento e di autotutela dell’amministrazione ed ha natura giuridica di atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto (Cass. Civ., Sez. I, 16/11/2006, n° 24449).

Essa, peraltro, per giurisprudenza consolidata, può essere utilizzata sia per la riscossione di entrate tributarie che di entrate patrimoniali quali i canoni che hanno natura privatistica. Si tratta del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per lo scarico delle acque reflue e per lo smaltimento dei rifiuti urbani e del canone sulla pubblicità (Cass. Civ., Sez. I 28/12/1995, n. 13140 - Trib. Di Roma, 02/09/1998; C. Conti Campania, Sez. giuristi. 22/02/1994, n°17;)

In ordine, poi, all’eccepita nullità della pretesa creditoria del Comune di Muro Lucano si rileva che la doglianza  risulta essere palesemente infondata.

Il Comune di Muro Lucano non ha fatto altro che dare attuazione alla Legge regionale n°57/2000 come modificata dalla Legge regionale n°25/2002 .

L’art 52 del D. L.vo 446/97, inoltre, impone ai Comuni di procedere alla riscossione, volontaria e coattiva, dei canoni di natura enfiteutica.

Infatti il Parere n°18 del 20/07/2006 della Corte dei Conti, Sez. Regionale di Controllo per la Campania, chiarisce che non è applicabile agli usi civici la facoltà di cui alla L. n° 16 del 29/01/1974 e sottolinea l‘obbligatorietà per i Comuni di riscuotere i canoni di natura enfiteutica ex Legge n° 1766/1927. Pertanto, agli amministatori degli enti locali , non è concessa la facoltà di rinunciare alla riscossione dei canoni, censi, livelli o altro del genere di cui siano titolari in quanto incorrerebbero nel rischio di responsabilità amministrativa  per danni erariali.

Quanto, poi alla eccepita usucapione da parte del livellario si osserva che, come chiarito dalla costante giurisprudenza e dalla autorevole dottrina, gli usi civici  rientrano nella proprietà pubblica. Il demanio civico (da non confondere con il patrimonio o demanio comunale) comprende tutti i “beni civici” e quindi anche gli usi civici gravanti su terreni privati.

Alla stregua di ciò, rientrando nella nozione di proprietà pubblica, i predetti beni civici sono inalienabili e non usucapibili, mentre gli usi civici ivi risultanti sono imprescrittibili, è la stessa Corte dei Conti, Sez. Regionale di Controllo per la Campania, con il menzionato  Parere n°18 del 20/07/2006, che chiarisce tale aspetto.

Il mancato pagamento del canone protrattosi per un periodo ventennale non comporta l’usucapione a favore dell’enfiteuta, ma solo la prescrizione quinquennale del debito per le annualità scadute  

E’ il caso di precisare che gli atti amministrativi su cui poggia la domanda proposta dal ricorrente non sono stati impugnati entro i termini di legge e nelle opportune sedi giudiziarie e pertanto gli stessi risultano essere esecutivi ex lege.

Per motivi di economia processuale, per la connessione oggettiva, per identità di petitum e causa petendi si richiede la riunione del presente procedimento a quello portante R.G. N. 07/08, in ottemperanza al disposto dell’art. 151 disp. Att. C.p.c., come modificato dal D.Lgs 2/2/2006 n°40.

Appare più opportuno decidere contemporaneamente più controversie, anche se ciò determina uno spostamento di competenza. Del resto, i contribuenti sicuramente gioverebbero, in termini economici, dal simultaneus processus, atteso che lo stesso art. 151 disp. Att. Codice procedura civile, ultimo comma, stabilisce che in caso di riunione di procedimenti “le competenze e gli onorari saranno ridotti in considerazione dell’unitaria trattazione delle controversie riunite”.

In ogni caso, nessuna responsabilità può essere attribuita al Comune di Muro Lucano, per eventuali errori nella procedura usata per la riscossione dei canoni per cui è causa in quanto lo stesso per contratto stipulato con la società Ser.Fin.  Rep. 301 bis  del 16/07/07  art.1 lett. n  resta interamente  ed espressamente sollevato ed esonerato da ogni incombenza.       

 

Ultimo aggiornamento ( venerdì 26 settembre 2008 )
 
< Prec.   Pros. >
Header Pic
left unten
© Copyright by Studio Legale Pagliuca - design: sistemastudio
right unten