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Nell’atto di appello si legge testualmente che “una attenta lettura degli atti avrebbe
fatto rilevare al giudice di primo grado che M. V. è erede testamentario di M. E. G.,
che a sua volta era erede legittima della premorta sorella M. nonché comproprietaria
dei beni caduti in successione …” e che “la qualità di erede di M. V. in relazione alla
de cuius M. M. è per rappresentazione, essendo M. V. figlio del premorto M. D.
ed erede testamentario di M. E. G.”.
La Corte di Appello, nonostante in entrambi i gradi di giudizio il signor M. V. E. abbia
garantito la chiara esposizione dei fatti, la precisa indicazione dei beni rientranti
dell’asse ereditario, e la produzione della documentazione necessaria, ha omesso di
pronunciarsi sulla dichiarazione della sua qualità di erede ab intestato della
M. M., nulla argomentando sul punto, neanche in termini negativi.
La Corte di Appello di Potenza, sulla base di dubbie ed infondate argomentazioni di diritto,
non ha riformato la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale di Potenza
aveva rigettato l’azione di petizione dell’eredità proposta dal M. V. nei confronti del C. F.
Per tale motivo la stessa va cassata.
Afferma la Corte che “ … va preliminarmente rilevato che, come si è accennato, il giudice
di primo grado ha rigettato la domanda proposta dall’attuale appellante alla stregua di un
duplice rilievo: … 2) quanto ai beni compresi, sia pure pro quota, nella sola eredità della
defunta M. E. G., sui quali il C. non poteva vantare alcun diritto, difettava del tutto la prova
di una loro materiale apprensione da parte del medesimo. Tale secondo rilievo
presuppone necessariamente non solo la qualificazione dell’azione proposta dall’attore
quale petitio hereditatis, ma anche l’adesione, da parte del giudicante alla tesi … secondo
cui la petitio hereditatis è tradizionalmente un’azione di condanna che tende al recupero
dei beni ereditari e non solo all’accertamento della qualità di erede ..”.
Orbene, la Corte di Appello, ritenendo di dover qualificare l’azio-ne proposta dal M. quale
petizione ai sensi dell’art. 533 c.c., si è limitata al solo accertamento della sua qualità
di erede, riscontrando la sussistenza del titolo in base al quale dichiarare il M. V. E.
erede della M. E. G. e non anche di M. M. (per tale questione ci si riporta al primo
motivo di ricorso). “Solo in tali sensi può essere accolto il proposto gravame …”,
sostiene il Collegio.
Ha ritenuto, invece, non sussistente il presupposto per la condanna in favore del M.
V.o alla restituzione dei beni ereditari in possesso del C. F. “… posto che il secondo
dei suesposti rilievi, relativo alla contestata mancanza di prova del possesso dei
beni facenti parte dell’eredità di M..Emilia in capo al C. … appare inammissibile, (in
quanto del tutto generico), e, comunque, infondato, posto che dalla documentazione in
atti nulla è possibile desumere al riguardo”.
La Corte si riporta alle argomentazioni elaborate dal Giudice di prime cure,
condividendole e confermandole in toto.
Sul punto è doveroso fare alcune precisazioni.
Nella fattispecie in esame ricorrono tutti gli elementi affinché si parli di petizione ereditaria.
In particolare, sul piano probatorio, affinché venga accolta la petizione ereditaria, la giuri-
sprudenza chiarisce che “poiché la petizione dell'eredità — che è un'azione reale
diretta a conseguire il rilascio dei beni compresi nell'asse ereditario al momento dell'aper-
tura della successione da chi li possiede senza titolo o in base a titolo successorio
che non gli compete — presuppone l'accertamento della qualità di erede dell'attore,
questi può limitarsi ad offrire la prova della sua qualità ereditaria o dei diritti che gli
spettano “iure ereditario”— qualora siano contestati — e ciò diversamente dall'onere
probatorio richiesto nella rei vindicatio, che pur avendo con la “petitio hereditatis”
affinità nel petitum, se ne differenzia, postulando la dimostrazione da parte
dell'attore della proprietà dei beni attraverso un serie di regolari passaggi durante
il periodo necessario per l'usucapione” (Cassazione Civile, sez. II, 15 marzo 2004,
n. 5)
“La “petitio hereditatis”si differenzia dalla “rei vindicatio”, malgrado l'affinità del “petitum”,
in quanto si fonda sull'allegazione dello stato di erede ed ha per oggetto beni riguardanti
elementi costitutivi dell' “universum ius” o di una quota parte di esso; consegue, quanto
all'onere probatorio, che, mentre l'attore in “rei vindicatio” deve dimostrare la proprietà
dei beni attraverso una serie di regolari passaggi durante tutto il periodo di tempo
necessario all'usucapione, nella “hereditatis petitio” può invece limitarsi a provare
la propria qualità di erede ed il fatto che i beni, al tempo dell'apertura della successione,
fossero compresi nell'asse ereditario” (Cassazione Civile, 22 luglio 2004, n. 13785;
Cassazione Civile, sez. II, 2 agosto 2001, n. 10557).
“Qualora il convenuto non contesti la qualità di erede dell'attore, la petizione dell'eredità
che, ai sensi dell'art. 533 cod. civ., consente di chiedere sia la quota dell'asse ereditario
sia il suo valore, può assumere natura di azione di accertamento o
funzione recuperatoria” (Cassazione Civile sez. II, 28 dicembre 2004, n. 24034).
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