|
Influenza del dispositivo di rigetto dell'appello a fronte di una motivazione che invece dichiara il motivo di appello fondato, riconoscendo che il Tribunale ha errato nel dichiarare ex officio la carenza di legittimazione passiva del convenuto.
Si censura la sentenza impugnata perché mentre nella parte motiva ha affermato di riformare la decisione di primo grado, la quale erroneamente aveva rigettato la domanda sul presupposto della carenza di legittimazione passiva del convenuto ..., invece ha poi statuito nel dispositivo il rigetto dell’appello.
Il dispositivo di rigetto dell'appello proposto da ... importa l'integrale conferma della sentenza di primo grado, senza che le argomentazioni e le disposizioni ulteriori contenute nella motivazione possano determinare la formazione di un giudicato diverso da quello costituito dalla statuizione della sentenza stessa. Rileva in proposito che i Giudici di appello, pur dando atto nella motivazione della erroneità della sentenza n.145/03 del Tribunale di Potenza affermando la legittimazione passiva di Cerone Salvatore, nulla esplicitano in proposito nel dispositivo, nel quale la Corte di Appello di Potenza si è limitata a rigettare l’appello, il che comporta la conseguente piena conferma della sentenza di primo grado, di guisa che mentre a tenore del dispositivo è rimasta ferma la sentenza di primo grado relativamente alla carenza di legittimazione passiva di ..., in motivazione su tale punto si è considerata sussistere tale legittimazione passiva senza alcuna relativa enunciazione in dispositivo.
Secondo giurisprudenza consolidata di legittimità, il principio secondo cui la portata precettiva della sentenza va individuata tenendo conto non solo delle statuizioni formali contenute nel dispositivo, ma anche delle enunciazioni della motivazione dirette in modo univoco all'attribuzione di un diritto ad una delle parti, ed il principio secondo cui la sentenza di appello assorbe e sostituisce quella di primo grado, sicchè la portata della pronuncia confermativa va desunta dai limiti fissati dalla nuova motivazione, trovano applicazione solo quando il dispositivo della decisione di merito contenga comunque una pronuncia di accertamento o di condanna, e non sono invece estensibili al caso in cui esso non abbia contenuto precettivo, ma si limiti al rigetto della domanda o del gravame (Cfr. per tutte Cass. Trib. 22148/2006 e 2271/2003, e Sez. Un., 6706/1993).
Di conseguenza, essendo stato rigettato l’appello principale che riguardava l’erronea decisione posta in essere dal Tribunale Civile di Potenza il quale si era pronunciato, in modo del tutto fuori luogo, sulla questione affermando la carenza di legittimazione passiva di Cerone Salvatore, la sentenza di primo grado n. 145/03 del Tribunale di Potenza è stata integralmente confermata, per cui non vi è stata alcuna pronunzia sulle domande poste con l’appello e, sussistendo la carenza di legittimazione passiva di ..., non poteva essere accolto il suo appello incidentale.
|