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La Giunta Regionale della Basilicata con la delibera di cui in oggetto concedeva l’autorizzazione Unica ai sensi del D.LGS n. 387/2003 (art. 12) alla società CRE Project per la realizzazione dell’impianto eolico a Campomaggiore. Le ricorrenti, quali associazioni di protezione ambientale, propongono ricorso avverso detta deliberazione della Giunta Regionale rilevando una lesione di interesse legittimo, per la presenza di un vizio procedu-rale nella redazione delle delibere, ed in riferimento al mancato rispetto di quanto previsto dalle disposizioni legislative. La Giunta Regionale della Basilicata, su richiesta della società incaricata, ha autorizzato lavori per la realizzazione di una centrale eolica industriale composta da 7 torri eoliche da 1,5 MW, a cura della società C.R.E. Project Srl In agro di Campomaggiore (Pz), in loc. Serrone del Giudice, tra l’omonimo centro abitato e il monte Crispo.
Il progetto in esame, originariamente costituito da n.8 torri eoliche da 0,85 MW, con torre da 55 m più 26 m di raggio pale, è stato sottopo-sto a “screening” ambientale giusta LR 47/1998, art. 4. L’Ufficio Compatibilità Ambientale con determinazione dirigenziale n.715 del 3.9.04 (in allegato) ha espresso parere favorevole escludendo il progetto di che trattasi dalle procedure di VIA e subordinandolo ad alcuni limiti e prescrizioni tra cui: - la presentazione del progetto esecutivo per contemplare un ri-modulazione del layout di impianto per una migliore razionaliz-zazione della viabilità di servizio; - la eliminazione delle cabine di trasformazione elettrica ai piedi di ciascun palo con l’inserimento all’interno degli stessi o, in al-ternativa, la realizzazione delle stesse nel rispetto di caratteri architettonici tipici del luogo; - la subordinazione dell’inizio dei lavori all’approvazione del pro-getto esecutivo da parte dello stesso Ufficio di Compatibilità Ambientale; - la validità del giudizio di compatibilità ambientale veniva stabili-ta in anni due dalla trasmissione della citata determinazione di-rigenziale. Successivamente l’Ufficio di Compatibilità Ambientale procedeva alla verifica del progetto esecutivo esprimendosi con determinazione diri-genziale n.240 del 15.03.05 (in allegato), nelle cui premesse veniva analizzato il progetto esecutivo proposto dalla società interessata, costituito questa volta da 7 torri eoliche di potenza quasi raddoppiata (1,5 MW), giustificando l’inserimento della cabina di trasformazione all’interno del palo (quindi senza prendere in benché minima conside-razione la possibilità di realizzare le cabine con caratteri architettonici compatibili, evitando il raddoppio delle macchine, in contraddizione con la pronuncia di compatibilità ambientale). In tale provvedimento non viene assolutamente determinata l’approvazione del progetto e-secutivo del citato impianto eolico di Campomaggiore, bensì di un al-tro impianto, quello di Ripacandida (Pz), proposto dalla Società Agritu-ristica del Vulture Scarl . Tale determinazione dirigenziale di approvazione del progetto eolico in questione di fatto quindi non esiste o, quanto meno, avrebbe dovuto essere riemessa con le dovute considerazioni e precisazioni attinenti effettivamente al progetto di che trattasi. Ai citati due provvedimenti dirigenziali, ha fatto seguito quindi la Auto-rizzazione regionale ai sensi del D.Lgs 387/03, art.12, espressa con DGR n.1248 del 10.08.2006 che nelle premesse considera quindi, ir-regolarmente, la determinazione dirigenziale del marzo 2005 dell’Ufficio compatibilità ambientale al progetto esecutivo. La stessa Autorizzazione regionale riporta il parere favorevole di con-formità al PER (Piano Energetico Regionale) espresso dal competen-te Ufficio Energia, sebbene lo stesso PER individuava una proiezione del contributo da energia eolica nella regione che, nello scenario più ampio, era riferito a 128 MW di potenza installata. Già al 2004 risulta-no invece 189 i MW installati sul territorio, senza alcuna coerenza con il Piano di cui prima. Il progetto richiede la redazione di una Valutazione di Incidenza, ai sensi del DPR 357/97 e successive modifiche e integrazioni di cui al DPR 120/03, nella quale si specifichi il grado di incidenza che possa avere un’opera realizzata all’interno o all’esterno di un area ambienta-le protetta, indicata come Natura 2000 o nei confronti della “funzione di rete” di siti naturalistici, o anche Zone di Protezione Speciale (ZPS) o Sito di Interesse Comunitario (SIC). Nello specifico l’area qui considerata è zona rientrante nelle disposi-zioni del Decreto Presidenziale in quanto è nelle immediate vicinanze di parchi naturali o di aree rientranti nelle disposizioni Natura 2000, ed in Zone di protezione Speciale e Siti di interesse Comunitario. Và evi-denziato come l’area in questione sia baricentrica e vicina a ben 3 siti Natura 2000 classificati come SIC e come ZPS, ovvero ai sensi della direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli sel-vatici, in quanto aree strategiche, in un ottica di “rete natura”, in parti-colare per molte specie di uccelli rapaci diurni e notturni a forte mi-naccia di estinzione (es. Aquila reale, falco Lanario, Nibbio reale, Gufo reale, ecc), e precisamente i siti IT9210020 “Bosco Cupolicchio”, IT9210105 “Dolomiti di Pietrapertosa” e IT9220130 “Foresta Gallipoli – Cognato”. A questi và aggiunta la presenza del Parco Regionale delle Dolomiti Lucane. L’area di intervento ha una distanza risibile dai siti menzionati: circa 2 Km, tranne che dal primo SIC-ZPS “Bosco Cupolicchio” da cui dista 6 Km. Ciò basti a rilevare l’assoluta necessità dell’applicazione del D.P.R. n. 357/97, e quindi la necessità della relativa Valutazione di Incidenza, che non è stata presa in considerazione. La mancanza di tale Valuta-zione determina un grave vizio procedurale tale da rendere annulla-bile la delibera posta in essere dalla Giunta Regionale della Basilicata. Inoltre, va rilevato, considerata la particolarità dell’area interessata dal progetto, la mancata attuazione delle indicazioni esposte all’interno dell’art. 152 Codice di Tutela Ambientale. Il detto articolo prevede la facoltà per la Regione, e la possibilità di in-tervento per il Ministero competente, di determinare utili e necessarie distanze delle opere che si intendono realizzare rispetto alla tutela di particolari beni. Nel caso di specie, inoltre, come risulta dall’allegato catastale con la disposizione delle torri eoliche di Campomaggiore, le ultime abitazioni del perimetro abitato corrispondono a quelle riportate con i fraziona-menti tra la torre più a sud e la strada comunale detta Tratturo della Serra. Sarebbero circa m. 150 dal rotore (cerchio) della torre più a sud, anche meno tra la Cappella e lo stesso rotore. Tra le medesime abitazioni e le prime torri a nord ci sono poco più di 250 m., anzi, per essere più precisi, essendo il catastale abbastanza vecchio, il tratteg-gio del cavidotto indicato nella planimetria può essere assunto quale limite nord del perimetro abitato del paese (anche se c'è qualche abi-tazione anche a nord dello stesso). Il che fa comprendere che la di-stanza almeno dalle torri 3 e 6, ancor più dalla 7, è inferiore a 150 m dal rotore. V’è da considerare, infine, che la deliberazione impugnata si basa sul presupposto della sentenza del TAR Basificata n. 513/06, che ordina alla Regione Basificata di pronunciarsi espressamente sulla richiesta di autorizzazione per l’impianto del Comune di Rotondella, che però non obbliga la Regione a pronunciarsi necessariamente su tutte le ri-chieste di autorizzazione né tantomeno la obbliga a pronunciarsi favo-revolmente, in presenza oltretutto di gravi carenze del progetto. Il Ministero dell’Ambiente si è pronunziato con una nota inviata alla LIPU lucana e alla Regione, a seguito dell'esposto sulla situazione in-dirizzato allo stesso Ministero - Dipartimento Conservazione Natura, responsabile per la tutela dei SIC e ZPS in Italia. Dal riscontro si evince la necessità di adottare delle misure di valuta-zione (cd Valutazione di Incidenza) per gli impatti a carico degli habitat e specie che caratterizzano i siti. E’ evidente il concetto che, aprioristicamente, si potrebbe ritenere nullo solo un impatto sugli habitat ma non quello indiretto sulle specie che caratterizzano i siti ma che gravitano anche nei dintorni degli stessi. Nella seconda pagina il Ministero precisa che "Poichè il progetto ri-cade in prossimità di siti Natura 2000.... si esprime di seguito quanto è stabilito dalla vigente normativa.....: Per quanto riguarda la tutela dei valori naturalistici ricadenti in aree individuate quali SIC o ZPS, deve essere applicata la Valutazione di Incidenza....". DIRITTO La mancata considerazione delle disposizioni indicate dal D.P.R. n. 357/97 (così come aggiornato con DPR n. 120/03) ha generato una grave violazione del disposto legislativo, in quanto il parere di valuta-zione dell’impatto ambientale è stato concesso senza la preventiva Valutazione di Incidenza. Tanto premesso, l'istante propone impugnativa avverso gli atti in epi-grafe indicati per i seguenti motivi: I. VIOLAZIONE, FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE E VIO-LAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO: La Giunta regionale della Basilicata ha proceduto alla valutazione del-la compatibilità ambientale per la realizzazione dei progetti eolici di cui alla narrativa precedente, richiamandosi esclusivamente alla legge regionale n. 47 del 1998, non tenendo conto che, nel caso qui in og-getto, si doveva procedere all’applicazione delle disposizioni previste dal D.P.R. n. 357/97 ( così come aggiornato con DPR n. 120/03). Il D.P.R. prevede la redazione della Valutazione di Incidenza, questa si rende necessaria quando si prevede la redazione di opere in aree assoggettate a particolari disposizioni ambientali di tutela e salva-guardia, per aree di conservazione e protezione degli uccelli selvatici a forte minaccia di estinzione, o perché considerate Zone di Protezio-ne Speciale o Siti di interesse Comunitari. Il D.P.R. n. 357/97 (così come aggiornato con DPR n. 120/03), all’art.5 comma 3, prevede che “ i proponenti di interventi non diretta-mente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conser-vazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singo-larmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare, secondo gli indirizzi espressi nell'allegato G, i principali effetti che detti interventi possono avere sul preposto sito di importanza comunitaria, sul sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale di conserva-zione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi”. Nello specifico deve ricordarsi che le Zone a Protezione Speciale so-no da considerarsi “aree protette”, in quanto come tali contemplate ai sensi dell'art.3, comma 4 della legge 6 dicembre 1991, n.394. Infatti, queste sono state inserite nella classificazione delle aree protette, come risulta dalla Delibera del Ministero dell'Ambiente 2 dicembre 1996 (G.U. Serie Generale n. 139 del 17 giugno 1997), art. 1, punto g, ai sensi della normativa comunitaria (direttiva 79/409/CEE concernen-te la conservazione degli uccelli selvatici). Per la determinazione delle distanze necessarie deve farsi riferimento agli “Atti di indirizzo per il corretto inserimento degli impianti eolici sul territorio regionale” (DGR 2920 del 13.12.2004) emanati successiva-mente alle sedute del CTRA sui progetti in questione. In tale provve-dimento le fasce in questione assumono notevole considerazione tan-to che al punto B1 si è ritenuto di rendere “assolutamente incompatibi-li” tali impianti nel raggio di 5 chilometri dai Siti di Interesse Comunita-rio e 10 Km dalle Zone di Protezione Speciale. Da ciò deriva quanto meno l’opportunità e la coerenza di applicare almeno la Valutazione di Incidenza entro la fascia anzidetta per gli impianti in questione o che almeno la Giunta regionale non approvas-se tali impianti senza la Valutazione di Incidenza, in coerenza con i ci-tati e sopraggiunti atti di indirizzo che escludono categoricamente nuovi impianti in tali fasce . Va ulteriormente precisato che l'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, preve-de per i progetti assoggettati a procedura di valutazione di impatto ambientale, che interessano i siti di importanza comunitaria, zone speciali di conservazione, la necessaria redazione della Valutazione di Incidenza, individuando quelli che sono gli effetti diretti ed indiretti dei progetti sugli habitat e sulle specie per i quali i detti siti e zone so-no stati individuati. Ne deriva quindi una duplice indicazione, quella di adottare la Valuta-zione di Incidenza per i progetti che ricadono nelle aree esterne ma vicine ai siti in questione, e quella che la stessa è parte integrante del-la Valutazione di Impatto Ambientale con ben precise indicazioni di verificare gli effetti che indirettamente possono aversi sulle specie e sugli habitat presenti nel sito. II. ECCESSO DI POTERE, ILLOGICITà MANIFESTA. Deve rilevarsi anche il mancato rispetto delle indicazioni espresse nell’art. 153 del Codice di Tutela ambientale. Tale articolo, espressamente prevede, “nel caso di aperture di strade e di cave, nel caso di condotte per impianti industriali e di palificazione nell'ambito e in vista delle aree indicate alle lettere c) e d) dell'articolo 136 (ovvero contemplati dall’art.142 : zone di interesse archeologico, fiumi, torrenti, aree gravate da usi civici, aree protette, ecc), ovvero in prossimità degli immobili indicati alle lettere a) e b) dello stesso artico-lo, la regione ha facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le va-rianti ai progetti in corso d'esecuzione, le quali, tenendo in debito con-to l'utilità economica delle opere già realizzate, valgano ad evitare pregiudizio ai beni protetti da questo Titolo. La medesima facoltà spet-ta al Ministero, che la esercita previa consultazione della regione”. In relazione a tale disposizione si ritiene che la Giunta regionale do-veva provvedere alla determinazione delle distanze e le stesse delibe-re, nell’atto di concessione della compatibilità ambientale, dovevano affrontare anche la valutazione sul rispetto delle distanze e dell’incidenza che l’opera progettata abbia sui beni protetti. Non tenendo conto di tali distanze, sia dalle zone protette che dall’abitato, la Giunta Regionale irragionevolmente ha concesso l’autorizzazione, andando oltre i poteri conferitigli dalle disposizioni di legge vigenti in materia. Sulle motivazioni che rendono doveroso oltre che logico applicare la Valutazione di Incidenza per i progetti che ricadono esternamente ma a ridosso o nel comprensorio dei SIC e ZPS, determinando perturba-zioni e incidenze sugli stessi, a titolo esaustivo si riporta quanto indi-cato nei documenti interpretativi delle direttive di Natura 2000: - “E' bene sottolineare che la valutazione d'incidenza si applica sia agli in-terventi che ricadono all'interno delle aree Natura 2000 (o in siti pro-posti per diventarlo), sia a quelli che pur sviluppandosi all'esterno, possono comportare ripercussioni sullo stato di conservazione dei va-lori naturali tutelati nel sito.” E ancora: “La probabilità di incidenze significative può derivare non soltanto da piani o progetti situati all’interno di un sito protetto, ma anche da piani o progetti situati al di fuori di un sito protetto. Ad e-sempio, una zona umida può essere danneggiata da un progetto di drenaggio situato ad una certa distanza dai confini della zona umida. Per questo motivo, è importante che gli Stati membri, a livello legisla-tivo e nella pratica, consentano l’applicazione delle salvaguardie di cui all’articolo 6, paragrafo 3 alle pressioni di sviluppo all’esterno di un si-to Natura 2000, ma che possono avere incidenze significative su di esso. - pag. 35 della Guida all’interpretazione dell’Art.6 della Direttiva Habitat 92/43/CEE redatta dalla Comunità Europea nel 2000. Tale esigenza appare ovvia non solo in relazione alla distanza e alla ubicazione infelice dell’impianto in questione ma anche agli impatti at-tesi a carico delle emergenze faunistiche che caratterizzano ufficial-mente i SIC-ZPS considerati, e lo stesso Parco Regionale delle Do-lomiti Lucane: si tratta di numerose specie protette di rapaci a elevato rischio di estinzione e le cui popolazioni versano ormai in situazioni critiche o hanno trend preoccupanti, come Nibbio reale, Nibbio bruno, Lanario, Biancone, Gufo reale, ecc., oltre alla rara Cicogna nera, che pur nidificando o frequentando i siti menzionati, hanno un home range esterno e risentono di perturbazioni all’esterno degli stessi. Ulteriore ed esponenziale gravità assume la circostanza certa, docu-mentata e dimostrabile, della presenza di un dormitorio invernale di Nibbi reali non a caso proprio nel sito di intervento della centrale in parola. Qui si aggregano infatti fino ad un centinaio di Nibbi reali nel periodo autunno-invernale. Si tratta di soggetti provenienti dal nord Europa che svernano in quest’area della Basilicata, concentrandosi in particolare nelle ore pomeridiane e costituendo un evento tutt’altro che sconosciuto per chi avesse voluto considerare coerentemente le peculiarità ambientali. Tutti questi aspetti non sono stati oggetto di opportuna valutazione nelle relazioni progettuali né da quelle di competenza dell’Ufficio di Compatibilità Ambientale che, quanto meno in un ottica di un principio di precauzione, come sancito e consolidato dall’interpretazione Co-munitaria in materia di valutazioni ambientali, avrebbe dovuto quindi assoggettare il progetto di che trattasi alla Valutazione di Incidenza, anche valutando la consolidata bibliografia relativa all’impatto (diretto e indiretto) delle centrali eoliche industriali sugli uccelli e sui rapaci in particolare e quindi all’opportunità di adottare procedure di valutazione coerenti con tali rischi. L’esigenza di applicare la Valutazione di Incidenza assume ulteriore importanza se si considera che anche il Piano Energetico Regionale della Basilicata (approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale n.220 del 26 giugno 2001) in quanto “Piano” di settore non è stato sot-toposto a V.I. come prescritto dal DPR 357/97 integrato e modificato dal DPR 120/03 là dove all’art.5 comma 2, prescrive che “I proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti, predispongono, secondo i con-tenuti di cui all'allegato G, uno studio per individuare e valutare gli ef-fetti che il piano puo' avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di con-servazione del medesimo”.
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